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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21831/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché contenente doglianze aspecifiche e meramente reiterative, non idonee a svolgere la funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado, con diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. L'unico motivo dedotto denunciava violazione degli artt. 133 e 133-bis c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche e, più in generale, per il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era aspecifica, reiterativa di doglianze già disattese nei giudizi di merito e priva di una critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata; in sostanza, il ricorso mirava a sollecitare una rivalutazione di merito del bilanciamento circostanze/pena, attività non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I parametri di commisurazione della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito; in cassazione non è necessario che siano esaminati tutti i criteri, purché la motivazione renda comprensibile l'adeguatezza della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo.

  • art. 133-bis c.p.

    La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, se la motivazione di merito è sufficiente e non illogica.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche, meramente reiterative o confutative, cioè non sorrette da una critica argomentata della sentenza impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La specificità dei motivi di impugnazione è requisito essenziale del ricorso e viene richiamata quale parametro della sua ammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure generiche o ripetitive che non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando si traduce in una sollecitazione a rivalutare il merito del bilanciamento del trattamento sanzionatorio.
  • La motivazione sul trattamento punitivo è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione, senza necessità di un esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è sindacabile in cassazione solo nei limiti della presenza di manifesta illogicità o carenza di motivazione, non per una diversa valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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