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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07545/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda relativo ad attività di ristorazione. La società affittuaria agiva per l'accertamento negativo dell'asserito credito della controparte al rimborso dei consumi di acqua ed elettricità riferiti all'attività svolta nel compendio aziendale. La controparte resisteva e proponeva a sua volta domanda di pagamento di fatture per complessivi euro 194.016,41, relative agli addebiti dei costi di energia elettrica e acqua per le annualità 2017 e 2018, oltre interessi di mora. Il Tribunale rigettava entrambe le domande e compensava le spese; la Corte d'appello confermava. La società affittuaria proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, ma prima dell'esame dei motivi entrambe le parti depositavano atto congiunto chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia/estinzione del giudizio, con richiesta di compensazione integrale delle spese. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rilevando l'accettazione della rinuncia. Ha precisato che, in caso di estinzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese e non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 426 c.p.c.

    È richiamato per la conversione del rito nel giudizio di primo grado.

  • art. 390 c.p.c.

    L'atto congiunto delle parti è ritenuto idoneo a integrare i presupposti per la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano un atto congiunto che manifesta la volontà di rinunciare al ricorso e di ottenere la definizione estintiva del giudizio, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione ove risultino integrati i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese processuali se le parti hanno concordemente regolato il punto o comunque vi è accettazione della rinuncia.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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