Cassazione Penale, Sentenza n. 19618/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta in favore di Delfino Giovanni avverso la custodia cautelare in carcere per i reati indicati dagli artt. 416, 452-octies e 416-bis, comma 1 c.p. Il ricorrente deduceva vizio della motivazione: l'ordinanza si fondava su argomenti già ritenuti insufficienti dalla Corte di cassazione (rapporto parentale con esponente di cosca, ruolo nelle imprese familiari e una conversazione intercettata), non specificando le condotte concrete che dimostrassero la sua consapevolezza della "stretta pertinenzialità" delle attività aziendali rispetto agli interessi mafiosi; inoltre si contestava che la ditta individuale del ricorrente svolgesse attività diversa da quella delle società indicate e che la conversazione fosse travisata e non costituisse una "confessione mafiosa" attribuibile chiaramente al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia in sostanza riproposto le stesse argomentazioni già censurate dalla sez. III della Corte (rapporto parentale, ruolo imprenditoriale e conversazione intercettata) senza fornire argomentazioni diverse o dati ulteriori che colmassero le lacune di motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale il giudice del rinvio, pur avendo poteri di autonoma valutazione, non può ripetere il percorso logico già censurato e deve colmare le carenze indicate. Poiché il Tribunale non ha fornito una motivazione nuova e sufficientemente specifica circa la consapevolezza della "stretta pertinenzialità" ai fini dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, per nuovo esame limitato alla contestazione dell'aggravante 416-bis, comma 1; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1.
Norme richiamate
Codice Penale - art. 416
reato di associazione per delinquere; rilevante nel quadro indiziario complessivo che giustifica l'adozione di misure cautelari
Codice Penale - art. 452-octies
riguarda reati ambientali connessi alla gestione illecita dei rifiuti; contestato nell'ordinanza di custodia cautelare quale parte del compendio indiziario
Codice Penale - art. 416-bis, comma 1
aggravante per i reati commessi in favore di associazioni mafiose; la Corte ha posto l'accento sull'esigenza che emergano dati specifici e circostanziati tali da dimostrare la consapevolezza della "stretta pertinenzialità" delle attività aziendali rispetto agli interessi mafiosi, non potendo basarsi su mere deduzioni tratte da vincoli familiari o ruolo societario senza condotte concrete
Codice di Procedura Penale - art. 94, comma 1
disposizioni procedurali relative agli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia della Corte
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sul giudice del rinvio)
quando l'annullamento è per vizio di motivazione il giudice del rinvio può rivedere i fatti e decidere diversamente, ma deve motivare il proprio convincimento con argomentazioni diverse da quelle censurate e non può riproporre lo stesso percorso logico già ritenuto illogico o carente; nel giudizio cautelare è ammessa l'integrazione dell'indiziarietà con elementi nuovi purché colmino le lacune indicate dalla sentenza rescindente
Massime di principio
- Dopo un annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può riformulare la decisione solo se fornisce argomentazioni nuove e specifiche che colmino le lacune censurate; semplice riproposizione degli stessi elementi è insufficiente.
- Il solo rapporto di parentela e la mera partecipazione a imprese familiari non costituiscono automaticamente prova della consapevolezza della "stretta pertinenzialità" rispetto ad interessi mafiosi: è richiesta la specificazione di condotte concrete e collegamenti economici funzionali all'associazione.
- Le conversazioni intercettate devono essere chiaramente attribuibili e intellegibili per assumere valore decisivo; la presenza fisica del ricorrente senza contenuto probatorio chiaro è elemento debole se non supportato da altri riscontri.
- Se l'attività dichiarata di una ditta è diversa da quella delle società sequestrate, l'accusa deve dimostrare in che modo l'impresa sia stata effettivamente utilizzata per proseguire o occultare l'attività illecita (flussi finanziari, impiego risorse, continuità operativa).
- In casi analoghi la difesa dovrebbe sollecitare la specificazione delle condotte contestate, produrre visure e documentazione societaria per dimostrare la diversità di attività, contestare l'attribuzione delle intercettazioni e chiedere acquisizioni probatorie (contabili, fiscali, bancarie) che possano confutare l'affermazione di compenetrazione con attività mafiose.
- Il giudice, in sede di nuovo esame, può valutare elementi sopravvenuti ma deve esplicitare come questi integrino e colmino le carenze di motivazione precedentemente indicate dalla Corte di cassazione.
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