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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05856/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ritenendosi effettivi gli acquisti e quindi deducibili i relativi costi ai fini delle imposte dirette, oltre che inerenti all'attività d'impresa. In appello la decisione veniva riformata solo in parte: la CTR riteneva provati gli elementi addotti dall'Ufficio e la carenza di buona fede del contribuente, confermando sostanzialmente la tesi erariale sulla soggettiva inesistenza delle operazioni, ma al tempo stesso disponeva che fosse l'Ente impositore a rideterminare l'imposta dovuta, riconoscendo solo i costi documentati ed escludendo l'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR, dopo avere accolto in sostanza la pretesa fiscale, non avrebbe potuto limitarsi a rinviare all'Ufficio la rideterminazione del tributo, incorrendo in un vizio di non liquet e omettendo di statuire in modo puntuale sulla legittimità dell'avviso e sui costi deducibili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e che, quando il giudice ritenga non meramente formale ma sostanziale l'errore dell'atto impugnato, deve comunque pronunciarsi nel merito della pretesa fiscale, individuando con precisione i costi deducibili o indeducibili e ricondurre eventualmente la pretesa alla corretta misura entro i limiti della domanda. Nel caso concreto la CTR, pur confermando la sostanziale correttezza dell'avviso quanto alla soggettiva inesistenza dei costi, ha illegittimamente demandato all'Ufficio la rideterminazione dell'imposta, violando il divieto di non liquet. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario, quale giudice del rapporto, non può limitarsi a una pronuncia meramente caducatoria o a rinviare all'Ufficio la rideterminazione dell'imposta, ma deve decidere nel merito la pretesa tributaria.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La violazione del principio di non liquet e del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito integra un vizio di nullità denunciabile in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Il processo tributario è qualificato come giudizio di impugnazione-merito, nel quale il giudice può ridurre l'importo preteso dall'Ufficio ma deve comunque definire la controversia con una pronuncia sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice non è chiamato soltanto ad annullare l'atto impugnato, ma deve decidere sul rapporto d'imposta con una pronuncia di merito sostitutiva, potendo eventualmente ridurre la pretesa entro i limiti della domanda.
  • Se il giudice tributario ritiene infondato l'atto impositivo solo in parte, deve indicare in modo puntuale quali componenti della pretesa siano dovute e quali no, senza rimettere all'Amministrazione finanziaria la rideterminazione del tributo.
  • La statuizione che confermi nel merito l'accertamento fiscale ma demandi all'Ufficio il ricalcolo dell'imposta viola il divieto di non liquet e determina nullità della sentenza.
  • La contestazione di costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti impone al giudice di verificare concretamente la deducibilità delle singole poste e di pronunciarsi espressamente sulla loro spettanza ai fini impositivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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