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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto che aveva riportato ferite da arma da fuoco in occasione di un conflitto a fuoco del 1986 aveva presentato, molti anni dopo, domanda per ottenere i benefici economici previsti dalla legge n. 302 del 1990 per le vittime della criminalità organizzata. L'amministrazione aveva negato il beneficio ritenendo ostativa sia una precedente condanna per ricettazione sia la vicinanza del richiedente a un contesto familiare e relazionale ritenuto non incompatibile con ambienti delinquenziali. Il tribunale aveva accolto il ricorso del privato; la corte d'appello, su impugnazione del Ministero, aveva riformato la decisione, affermando che il beneficio spetta solo a chi sia totalmente e permanentemente estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali e che anche il solo dubbio su tale requisito ne impedisce la concessione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: (1) vizio motivazionale della sentenza d'appello, ritenuta priva di adeguata motivazione e basata su valutazioni non oggettive; (2) ancora vizio motivazionale, per avere la corte valorizzato la convivenza e le frequentazioni del figlio del richiedente senza prova di un effettivo coinvolgimento del ricorrente in reati mafiosi; (3) questione di diritto sulla rilevanza temporale del requisito di totale estraneità, sostenendo che esso dovesse essere verificato solo al momento dell'evento lesivo e non anche al momento della domanda, sicché sarebbero irrilevanti fatti successivi al ferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione della sentenza d'appello era esistente e chiara: il punto decisivo non era l'omesso esame di un fatto, ma la valutazione del dubbio sulla totale estraneità del richiedente ad ambienti delinquenziali, valutazione che non integra un vizio motivazionale. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, affermando che, in coerenza con la ratio solidaristica e premiale della legge, il requisito della totale estraneità deve essere permanente e deve sussistere sia al momento dell'evento lesivo sia al momento della richiesta del beneficio. Ha inoltre richiamato il dato normativo originario dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 302/1990 e la sua successiva modifica, valorizzando i lavori preparatori che avevano chiarito la necessità di una estraneità permanente, non limitata al solo tempo dell'evento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È il rito con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado dal richiedente i benefici.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ha precisato che nel caso concreto non vi era omesso esame di fatto decisivo ma solo una contestazione sulla valutazione del dubbio circa la estraneità.

  • legge 20 ottobre 1990, n. 302

    La legge ha natura solidaristica e premiale; i benefici spettano solo a chi risulti totalmente e permanentemente estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali.

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 302/1990

    "il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali"

    Il testo originario mostrava che l'estraneità era richiesta almeno al tempo dell'evento; la successiva modifica è stata letta come chiarimento della necessità di una estraneità permanente.

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. 2 ottobre 2008 n. 151

    Ha abrogato le parole "al tempo dell'evento" dall'art. 1, comma 2, lett. b), della l. n. 302/1990.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    È stata posta a base della regolazione delle spese secondo soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ha fondato la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Richiamato per la liquidazione delle spese con spese forfettarie.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi ai benefici per le vittime della criminalità organizzata, il requisito della totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali non va inteso in senso meramente fotografico o limitato al solo momento dell'evento lesivo, ma come condizione permanente che deve persistere anche al momento della domanda.
  • La finalità solidaristica e premiale della disciplina consente di negare il beneficio quando sussista un dubbio concreto sulla totale estraneità del richiedente: non è necessario provare un coinvolgimento diretto in reati mafiosi, essendo sufficiente la ragionevole incertezza sul requisito richiesto dalla legge.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata contiene una motivazione chiara e comprensibile sulla ragione del diniego; la mera contestazione della valutazione del fatto o della sua attendibilità non integra, di per sé, omissione di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo.
  • L'interpretazione della norma deve evitare esiti incompatibili con la sua ratio: non possono essere riconosciuti benefici premiali a soggetti che, al momento della domanda, non offrano garanzia di estraneità stabile e attuale agli ambienti delinquenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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