Cassazione Civile, Ordinanza n. 21757/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società datrice di lavoro, di note di rettifica e del conseguente avviso di addebito con cui l’ente previdenziale aveva revocato sgravi contributivi fruiti per l’assunzione di dipendenti, ritenendo irregolare la posizione aziendale per il rilascio di un DURC negativo. Il tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo che la regolarità contributiva richiedesse non solo il pagamento dei contributi, ma anche il tempestivo invio delle denunce retributive obbligatorie (flussi mensili), che nella specie erano state trasmesse oltre il termine richiesto. La corte d’appello aveva invece accolto l’appello della società, valorizzando il solo regolare versamento dei contributi e qualificando come meramente formale, e non ostativa, la tardività delle denunce. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296/2006 e degli artt. 3, comma 2, lett. a), e 4, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015, sostenendo che la regolarità contributiva richiede anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi, necessari a consentire il controllo preventivo dell’ente sulla corrispondenza tra dovuto e versato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha cassato la sentenza della corte d’appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il DURC presuppone non soltanto l’integrale pagamento della contribuzione, ma anche l’invio corretto e tempestivo delle denunce mensili o periodiche, poiché solo così l’ente previdenziale è posto in condizione di verificare la reale regolarità della posizione contributiva. La tardiva regolarizzazione, avvenuta oltre il termine assegnato con l’invito a regolarizzare, non sana l’irregolarità ostativa al beneficio.
Norme richiamate
art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006
Il beneficio degli sgravi contributivi è subordinato al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza; la regolarità richiesta è più ampia del solo pagamento dei contributi e include gli obblighi dichiarativi necessari al controllo dell’ente.
art. 3, comma 2, lett. a), D.M. 30 gennaio 2015
È richiamato come fonte secondaria che individua le condizioni di regolarità contributiva e i presupposti per il rilascio del DURC.
art. 4, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015
È richiamato per sostenere che la mancata o tardiva regolarizzazione entro il termine assegnato impedisce il rilascio del DURC e la fruizione dei benefici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura di violazione di legge proposta con il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La regolarità contributiva ai fini del DURC non coincide con il solo integrale pagamento dei contributi, ma richiede anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi che consentono all’ente previdenziale di verificare la corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto.
- L’incompletezza o la tardività delle denunce mensili integra un’irregolarità sostanziale, non meramente formale, quando impedisce il controllo previdenziale preventivo e quindi ostacola il rilascio del DURC.
- Il possesso del DURC è condizione necessaria ma non sufficiente per il godimento degli sgravi contributivi; resta necessario anche il rispetto degli ulteriori obblighi di legge richiamati dalla disciplina di settore.
- La regolarizzazione effettuata oltre il termine assegnato con l’invito ad adempiere non elimina l’effetto ostativo dell’irregolarità ai fini della fruizione dei benefici contributivi.
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