Cassazione Penale, Sentenza n. 35655/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per: (A) detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina (art. 23 L.110/1975), (B) detenzione di munizioni, (C) guida senza patente (art.116 D.Lvo 285/1992). I motivi di impugnazione erano: 1) l'arma, prodotta e certificata in Jugoslavia, non sarebbe clandestina se proveniente da paese europeo; 2) la revoca amministrativa della patente era stata successivamente annullata (effetto ex tunc) in base a pronunce successive, dunque il reato di guida senza patente non sussisterebbe; 3) vizio di motivazione e violazione normativa per il mancato riconoscimento della continuazione fra reati; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di guida senza patente (capo C) perché il fatto non sussiste, eliminando la pena di 3 mesi di arresto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto: confermata la qualificazione dell'arma come clandestina (per mancata punzonatura al Banco Nazionale di prova e/o marcatura conforme proveniente da uno Stato membro UE), e rigettata la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla continuazione (assorbita in parte dalla decisione sull'annullamento del capo C).
Norme richiamate
L. 110/1975, art. 23, commi 1 e 4
La detenzione e il porto di arma comune da sparo non punzonata/punzonata in modo non conforme è qualificata come detenzione di arma clandestina; l'arma fabbricata in Jugoslavia nel 1984, non sottoposta alla punzonatura del Banco Nazionale di prova o marcatura conforme di uno Stato membro UE, è considerata clandestina.
La marcatura valida delle armi deve essere apposta dal Banco Nazionale di prova o da un ente riconosciuto e operante in uno Stato membro dell'UE secondo le specifiche tecniche, pena l'illegittimità dell'importazione/detenzione.
Norme richiamate a supporto della disciplina sulle armi e sulle formalità di controllo/importazione; interpretazione coerente con la necessità della punzonatura/marcatura conforme per escludere la clandestinità.
D.Lvo 285/1992, art. 116, commi 15-17
Il reato di guida senza patente richiede la sussistenza di un provvedimento di revoca o di assenza del titolo abilitativo alla guida; se il provvedimento di revoca è successivamente annullato con efficacia ex tunc, viene meno l'elemento costitutivo del reato e deve essere pronunciata l'assoluzione.
Direttiva di esecuzione n. 2019/68 (allegato tecnico)
La conformità della marcatura alle specifiche tecniche della direttiva è condizione per ritenere rispettata la normativa nazionale sulla marcatura delle armi; marcature non conformi non legittimano la detenzione.
Massime di principio
- Se un provvedimento amministrativo di revoca della patente è successivamente annullato con efficacia ex tunc, il fatto di guidare non integra il reato di guida senza patente: deve essere disposta l'assoluzione per insussistenza del fatto e l'eliminazione della pena relativa.
- La legittimità dell'importazione e della detenzione di un'arma straniera dipende dalla prova della marcatura/punzonatura effettuata dal Banco Nazionale di prova o da un ente riconosciuto di uno Stato membro UE conforme alle specifiche tecniche: in mancanza, l'arma può essere qualificata come clandestina.
- Le doglianze sulla mancata applicazione della continuazione possono essere assorbite se la decisione su uno dei reati impatta l'interesse a decidere sugli altri (es. annullamento senza rinvio di uno dei reati).
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale: il giudice può rifiutarle motivando anche sulla base di precedenti penali dell'imputato; tale valutazione di fatto non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- In casi simili la difesa deve portare documentazione chiara e tempestiva (es. provvedimenti amministrativi successivamente annullati, certificati di marcatura/punzonatura validi) per ottenere effetti sostanziali in sede penale.
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