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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25477/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso in cassazione: 1) violazione di legge (art. 420‑bis c.p.p.) per omessa regolare notifica dei decreti di citazione a giudizio in primo e secondo grado, con contestuale doglianza circa l'inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore a dimostrare la conoscenza del procedimento; 2) vizio di motivazione per la mancata acquisizione di una prova decisiva (perizia chimica) atta a dimostrare l'efficacia drogante e la quantità di principio attivo della sostanza sequestrata; 3) violazione di legge (artt. 516 e 521 c.p.p.) per omissione del P.M. nella modifica del capo di imputazione e per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, con contestuale accusa di condanna per fatto storico diverso da quello contestato.

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., avendo calcolato il termine massimo di prescrizione (reato del 15/12/2013 con termine di 7 anni e 6 mesi) e ritenuto compresa la sospensione determinata dal rinvio disposto in appello (134 giorni), fissando la data di maturazione della prescrizione al 27/10/2021. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non sono stati approfonditi i singoli motivi dedotti, poiché l'esistenza della causa estintiva rende irrilevanti eventuali nullità o vizi di merito; non sussistendo le condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non è stata disposta l'assoluzione di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale in base alla quale è stato inquadrato il reato contestato (illecita detenzione/traffico di sostanze stupefacenti). La decisione finale non entra nel merito della qualificazione perché ha escluso la punibilità per prescrizione.

  • art. 420‑bis cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare presunte carenze nella notificazione degli atti: la Corte non ha esaminato nel merito tale censura in ragione dell'intervenuta estinzione del reato, rilevando che, ove ricorra la prescrizione, le nullità non incidono sulla declaratoria di estinzione.

  • artt. 516 e 521 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in ordine alla necessità di adeguamento dell'imputazione e alla correlazione tra capo di imputazione e decisione. Anche queste censure non sono state valutate nel merito a causa della causa estintiva; il Collegio ha ritenuto superfluo approfondirle.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare la non punibilità per estinzione del reato (prescrizione). La Corte ha operato il calcolo del termine prescrizionale, ha tenuto conto della sospensione, ha dichiarato estinto il reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre verificato che non ricorrevano i presupposti per l'assoluzione di merito ai sensi del comma 2.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato quale base per l'applicazione della motivazione semplificata nella sentenza di cassazione; il Collegio ha adottato motivazione semplificata in quanto applicabili principi consolidati.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 1021/2001; Sez. U., n. 35490/2009)

    Decisioni della Corte di Cassazione richiamate per il principio secondo cui l'esistenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) rende irrilevanti eventuali nullità o vizi di motivazione e giustifica l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è già maturata durante il processo (anche in corso di impugnazione) la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiarare la causa di non punibilità, con annullamento della sentenza senza rinvio.
  • Una volta accertata e applicata una causa estintiva (p.es. prescrizione), risultano in ciascun caso irrilevanti ai fini del giudizio di legittimità eventuali nullità o vizi di merito: non è necessario riesaminare le questioni processuali sottese.
  • Il calcolo del termine prescrizionale deve tenere conto delle sospensioni e delle eventuali proroghe intervenute nel procedimento (es. sospensione per astensione degli avvocati o rinvii disposti), poiché tali periodi possono posticipare la data di estinzione.
  • La dichiarazione di non punibilità per prescrizione non equivale automaticamente a un'assoluzione di merito: l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che emerga in modo evidente la non sussistenza del fatto o l'insussistenza della responsabilità dell'imputato.
  • Censure procedurali rilevanti (p.es. notifica degli atti, carenze dell'imputazione, mancata acquisizione di prove) devono essere tempestivamente dedotte e motivate, ma se sopravviene la prescrizione la loro verifica diventa spesso superflua per la decisione finale.
  • In situazioni simili, difensore e parti devono prestare attenzione ai termini prescrizionali e alle cause di sospensione: evitare ritardi e valutare tempestivamente le impugnazioni può essere determinante per l'esito del procedimento.

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