Cassazione Penale, Sentenza n. 1168/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990. L'unico motivo dedotto era violazione di legge in relazione all'art.420-bis c.p.p.: si censurava la decisione di merito che aveva respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado emessa in assenza dell'imputato, poiché la Corte di appello aveva ritenuto che la conoscenza del processo fosse dimostrata dall'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio; il ricorrente sosteneva invece che tale presunzione non fosse sufficiente alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che l'imputato era stato arrestato in flagranza e presentato direttamente all'udienza di convalida e giudizio direttissimo (art.449 c.p.p.), quindi aveva avuto conoscenza effettiva dell'accusa sin dalla prima udienza; la vicenda processuale (presenza all'udienza iniziale e successive assenze) rendeva manifestamente infondato il motivo che si fondava sulla sola elezione di domicilio. Il riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n.23948/2019 è stato ritenuto inapplicabile perché quella decisione riguarda il caso in cui la conoscenza del processo è dedotta unicamente dalla sola elezione di domicilio senza altri elementi. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato per la condanna (traffico/associazione per il traffico di stupefacenti).
Richiamato dal ricorrente come norma cui attenersi per la nullità della sentenza resa in assenza dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto che il vizio dedotto non fosse concreto poiché la conoscenza del giudizio risultava effettiva per la partecipazione all'udienza direttissima.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che l'imputato era stato presentato direttamente al giudice per la convalida e il giudizio direttissimo, sicché aveva avuto conoscenza immediata dell'accusa.
Citato in riferimento alla richiesta di termine per preparare la difesa durante il giudizio direttissimo, ricostruendo le fasi processuali.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma per ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Cassazione per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Sentenza Sezioni Unite n.23948/2019 (Ismail Darwish Mhame)
Decisione di giurisprudenza citata dalle parti: le Sezioni Unite affermano che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, in mancanza di altri elementi, non prova la conoscenza del processo. La Corte ha ritenuto tale principio inapplicabile al caso di specie perché qui la conoscenza risultava da elementi più forti (partecipazione al giudizio direttissimo).
Massime di principio
- La partecipazione diretta dell'imputato alla udienza di convalida/arresto e al giudizio direttissimo costituisce prova efficace della sua conoscenza del processo; in tali casi la dichiarazione di assenza successiva difficilmente può fondare una nullità.
- La mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, senza altri indici concreti, non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza effettiva del processo (principio delle Sezioni Unite), ma essa può concorrere insieme ad altri elementi probatori a dimostrare la conoscenza.
- Se l'imputato ha onere di mantenere contatti col difensore, il suo mancato rapporto può essere valutato come forma di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; tuttavia tale valutazione richiede accertamento fattuale e non può fondarsi unicamente sull'elezione di domicilio.
- Nei ricorsi che appaiono manifestamente infondati, il giudice può dichiararne l'inammissibilità e irrogare le sanzioni previste dall'art.616 c.p.p.; occorre dunque valutare preventivamente la fondatezza degli argomenti giuridici e fattuali prima di proporre impugnazioni.
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