Cassazione Civile, Ordinanza n. 37788/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un credito per compensi professionali preteso da uno studio tecnico nei confronti della committente. La lite ha già attraversato un precedente giudizio di legittimità, che aveva cassato con rinvio una decisione di merito per abuso di frazionamento del credito; nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha poi confermato la condanna della committente al pagamento di euro 61.521,49, ritenendo che tale somma fosse dovuta a saldo di un importo più elevato indicato in una transazione inter partes, poi risolta di diritto per inadempimento della committente. La committente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 383, 392 e 394 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda originaria e non limitarsi a confermare la sentenza di primo grado, che doveva ritenersi travolta dalla cassazione; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2702 e 2223 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., censurando la decisione per avere ritenuto provato il credito professionale nonostante la pretesa genericità della contestazione sul quantum e per avere attribuito rilievo a una e-mail di riepilogo delle prestazioni e quantificazione del compenso, che secondo la ricorrente non poteva superare la contestazione, anche alla luce della successiva transazione che avrebbe dimostrato il contrario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che nel giudizio di rinvio proprio la Corte d'appello, pur formulando nel dispositivo la conferma della decisione di primo grado, aveva comunque svolto un rinnovato esame del merito e aveva quindi rispettato i limiti segnati dalla sentenza rescindente; la formula utilizzata non integra nullità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che, in tema di compensi professionali, quando la richiesta del creditore si fonda su un conteggio preciso e dettagliato, il debitore deve contestarla specificamente; la contestazione meramente generica dell'esorbitanza, incongruenza o eccessività non è sufficiente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva richiamato una e-mail contenente il riepilogo delle prestazioni svolte e la loro quantificazione, sicché la censura sulla prova del credito è stata ritenuta infondata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza di rinvio; la Corte non ha accolto tale impostazione.
Invocato per contestare i limiti del giudizio di rinvio; la Corte ribadisce che il rinvio è una nuova fase rescissoria entro i limiti della sentenza di cassazione.
Invocato dalla ricorrente; la Corte ne usa il contesto per affermare che il giudice di rinvio deve decidere sulle domande, non confermare formalmente la sentenza precedente.
Richiamato per evidenziare che la mancata riassunzione comporta inefficacia della sentenza di primo grado, non il suo passaggio in giudicato.
Criterio di riparto dell'onere della prova: il debitore deve contestare specificamente il credito quando esso è fondato su conteggio dettagliato.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova documentale; la Corte non ravvisa violazione nel valutare la e-mail prodotta.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte, nel principio affermato, fa riferimento alla disciplina del compenso dovuto al prestatore d'opera anche in relazione a tariffe, convenzione o usi, indicando in realtà l'art. 2225 c.c.
La Corte lo indica come parametro per la determinazione del compenso del prestatore d'opera quando la pretesa sia contestata.
È il criterio di non contestazione: opera in modo diverso a seconda che la pretesa sia dettagliata o solo globale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio proprio successivo a cassazione con rinvio, il giudice di merito non deve "confermare" o "riformare" la sentenza precedente, ma deve svolgere una nuova decisione rescissoria sulle domande delle parti entro i limiti segnati dalla pronuncia di cassazione; la sola formula dispositiva di conferma non determina nullità se la motivazione mostra un effettivo riesame del merito.
- In tema di compensi professionali, se il creditore formula la richiesta sulla base di un conteggio preciso e analitico, il debitore ha l'onere di contestare specificamente le singole voci o i criteri di calcolo; una contestazione generica dell'esorbitanza o dell'eccessività non è sufficiente.
- Quando la domanda di pagamento del professionista è sorretta da un documento che riepiloga le prestazioni e ne quantifica il valore, il giudice può ritenere non superata la prova del credito se la controparte non indica in modo specifico perché il conteggio sarebbe erroneo o indeterminato.
- La regola della non contestazione opera in modo proporzionato al livello di specificità dell'allegazione avversaria: maggiore è il dettaglio della pretesa, più puntuale deve essere la contestazione difensiva.
- Nella prestazione d'opera, la determinazione del compenso può avvenire sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, e la contestazione del quantum deve confrontarsi con tali parametri.
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