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Ordinanza

Ordinanza n. 2542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione prima) n. 809, pubblicata il 4 maggio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2161 del 9 giugno 2026, con cui era stata accolta l’istanza cautelare dell’aggiudicataria appellante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appellante e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio d’appello promosso dall’aggiudicataria contro la sentenza del TAR Calabria n. 809 del 4 maggio 2026, Labconsulenze, controinteressata vittoriosa in primo grado, ha chiesto la revoca dell’ordinanza cautelare n. 2161 del 9 giugno 2026 ai sensi dell’art. 58, commi 1 e 2, c.p.a. e dell’art. 395, nn. 1 e 4, c.p.c. Ha sostenuto che l’ordinanza cautelare avesse erroneamente presupposto l’interruzione dell’assetto organizzativo del servizio e l’immediata cessazione delle attività dell’affidatario attuale, mentre documentazione sopravvenuta — dichiarazione asseverata, fotografie e video georeferenziati — avrebbe dimostrato che non erano stati installati dispositivi né aperti cantieri sul territorio comunale e sul tratto stradale interessato. Ha inoltre contestato la valorizzazione della sottoscrizione del contratto d’appalto, avvenuta il 13 marzo 2026 e protocollata il 27 marzo 2026, poiché intervenuta a ridosso dell’udienza di discussione davanti al TAR e prima della pubblicazione della sentenza che avrebbe poi annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto. Athena ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’istanza, precisando di avere depositato il contratto e di non avere affermato che il servizio fosse già in esecuzione, ma soltanto di essere pronta ad avviarlo, evidenziando inoltre le difficoltà tecniche del subentro. Il Comune ha sostenuto che il periculum non dipendesse dall’effettiva installazione dei dispositivi, bensì dalla stipulazione del contratto e dall’assetto organizzativo predisposto per la gestione complessiva del servizio: lavorazione e notificazione dei verbali, contenzioso, riscossione, rendicontazione e salvaguardia delle entrate comunali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di revoca. Ha ritenuto insussistente il presupposto costituito dalla sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori, poiché dagli atti e dalle memorie depositate per la precedente camera di consiglio non emergeva che l’ordinanza cautelare si fosse fondata esclusivamente sull’avvenuta installazione dei dispositivi o sull’apertura dei cantieri. L’interruzione dell’assetto organizzativo era stata considerata in relazione all’intero servizio, comprendente anche lavorazione dei verbali, notifiche, gestione del contenzioso, riscossione e rendicontazione. La sottoscrizione del contratto non poteva costituire fatto sopravvenuto o conosciuto successivamente, essendo stata oggetto di contraddittorio nel giudizio cautelare. Il Collegio ha inoltre precisato che la fase incidentale di revoca non era la sede per riesaminare le ricadute della stipulazione del contratto avvenuta a ridosso dell’udienza di discussione e prima della sentenza del TAR, la quale aveva annullato l’aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro della controinteressata ai sensi dell’art. 124 c.p.a., previa verifica dei requisiti prestazionali, dell’aggiornamento del modello di apparecchiatura e dell’equivalenza del CCNL. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 58, commi 1 e 2, c.p.a.

    fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare

    La revoca della misura cautelare presuppone la sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori rilevanti, non già fatti o circostanze che erano già entrati nel contraddittorio cautelare.

  • art. 395, nn. 1 e 4, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento dell’istanza di revoca per fatti o elementi conoscibili successivamente; nel caso concreto non ne sono stati ritenuti integrati i presupposti.

  • art. 124 c.p.a.

    previa verifica del possesso dei prescritti requisiti prestazionali, comprensivamente del modello di apparecchiatura nella versione più recentemente approvata, e della equivalenza del CCNL da essa indicato con quello previsto dalla legge di gara

    Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro della controinteressata, subordinandolo alla verifica dei requisiti indicati.

Massime di principio

  • La revoca di un’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. non può fondarsi su circostanze già dedotte, conosciute o comunque oggetto di contraddittorio nella precedente fase cautelare; è necessario che si tratti di fatti anteriori dei quali sia stata acquisita conoscenza solo successivamente all’adozione dell’ordinanza.
  • La prova che, dopo l’adozione della misura cautelare, siano emersi elementi relativi a una specifica componente materiale del servizio non dimostra di per sé l’erroneità del presupposto cautelare quando quest’ultimo riguardi l’assetto organizzativo complessivo dell’affidamento e le attività ulteriori rispetto alla sola installazione di impianti o dispositivi.
  • La stipulazione del contratto d’appalto, se già conosciuta e discussa nel giudizio cautelare, non costituisce fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revoca dell’ordinanza cautelare.
  • La fase incidentale di revoca non è la sede per introdurre una nuova valutazione sulle conseguenze della stipulazione del contratto intervenuta a ridosso dell’udienza di discussione e prima della pubblicazione della sentenza che abbia annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàConcorrenza ed evidenza pubblica

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