Cassazione Penale, Sentenza n. 39689/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP nei confronti di Scorza per il delitto in concorso (art. 110 c.p.) di detenzione ai fini di spaccio di circa 100 g di sostanza stupefacente del tipo "manjuana" (capo 44). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di qualificazione giuridica (la fattispecie sarebbe dovuta essere ricondotta al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 anziché al comma 4); 2) difformità di trattamento rispetto al coindagato Salomone Pietro, il quale aveva visto l'imputazione ricondotta al comma 5; 3) mancanza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura, essendosi trattato di un unico episodio non grave risalente al giugno 2022.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame: le modalità del fatto, il quantitativo di stupefacente e i contatti con soggetti inseriti nella rete di spaccio giustificano l'esclusione del comma 5 e l'applicazione della fattispecie più gravosa (comma 4), nonché la permanenza delle esigenze cautelari. In particolare si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Gambacurta) che ammette la possibilità che, rispetto allo stesso fatto storico, diversi concorrenti siano qualificati in modo diverso se risultano presupposti differenti. La presunta disparità di trattamento è stata ritenuta aspecifica poiché il ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione fosse identica a quella del coindagato. Inoltre il mantenimento della misura è stato ritenuto proporzionato alla luce dei carichi penali recenti, del modus operandi e dei contatti con la rete di spaccio, indicativi del rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come base del concorso di persone nel reato: Scorza è imputato in concorso con altro soggetto per la detenzione a fini di spaccio.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 4
Il Tribunale ha ritenuto applicabile questa fattispecie sulla base di modalità, quantità e contatti con la rete di spaccio, considerando tali elementi compatibili con una detenzione a fini di spaccio più grave.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
Il provvedimento impugnato ha escluso l'applicabilità di questo comma al ricorrente sulla base degli elementi fattuali acquisiti; la Corte ha considerato corretta tale valutazione perché il ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione fosse sovrapponibile a quella del coindagato cui era stata attribuita tale fattispecie.
Ordinanza/giurisprudenza Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023 (Gambacurta)
La Corte richiamata chiarisce che il medesimo fatto storico può integrare, per diversi concorrenti, distinte qualificazioni (comma 1/4 o comma 5 dell'art. 73) se sussistono presupposti differenti: ciò legittima differenti trattamenti processuali e cautelari fra coindagati ove emergano differenze oggettive.
Massime di principio
- La mera identità del fatto storico non impone automaticamente la stessa qualificazione giuridica per tutti i concorrenti: il giudice valuta ruolo, modalità, quantità e contatti di ciascun soggetto e può applicare distinti commi dell'art. 73 ove risultino presupposti diversi.
- Per contestare la qualificazione e la disparità di trattamento è necessario allegare e dimostrare fatti specifici che rendano la situazione personale del ricorrente identica a quella del coindagato; censure generiche risultano aspecifiche e inefficaci.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari rilevano non solo il singolo episodio, ma anche la temperie della condotta (modus operandi), i carichi penali recenti e i rapporti con reti di spaccio: anche un episodio isolato può giustificare la misura se emerge un rischio concreto di reiterazione.
- Il sindacato in sede di legittimità sulla motivazione del giudice del riesame è limitato alla verifica di logicità, congruità e adeguatezza delle argomentazioni: non è consentito un riesame integrale del merito probatorio se la motivazione risulta non illogica.
- Richieste cautelari o impugnazioni devono portare elementi concreti e specifici (es. assenza di contatti, quantità modesta comprovata, isolamento dal circuito criminoso) per prospettare l'inidoneità della qualificazione o della misura; in assenza di ciò il provvedimento cautelare tende a essere confermato.
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