Cassazione Civile, Ordinanza n. 15504/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva notificato un precetto di pagamento per oltre 23 mila euro nei confronti di una persona, assumendo di poter eseguire nei suoi confronti in forza di un decreto ingiuntivo emesso contro il padre di lei e divenuto definitivo. La destinataria aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. sostenendo, in sostanza, di non essere soggetto passivamente legittimato all'esecuzione. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, riducendo il precetto per spese non dovute relative a un precedente atto, ma aveva confermato la legittimazione esecutiva per il resto. La corte d'appello, invece, aveva accolto integralmente l'opposizione, escludendo il diritto della società a procedere esecutivamente contro la resistente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente negato la rilevanza di un giudicato esterno che, a suo dire, avrebbe già accertato la qualità di erede della resistente; 2) violazione degli artt. 476 e 460 c.c., lamentando che la corte d'appello non avesse considerato come accettazione espressa o tacita dell'eredità il fatto che la resistente, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, si fosse qualificata come erede del debitore originario e avesse difeso nel merito la pretesa creditoria senza contestare il titolo di erede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la negazione del giudicato esterno per difetto di prova rigorosa della sua formazione e, comunque, per mancanza di una statuizione coperta da giudicato sulla qualità di erede, dato che nel precedente giudizio di opposizione era stato dedotto solo il divieto di reiterare il precetto ex art. 481 c.p.c. e non la legittimazione passiva ereditaria. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la resistente, nell'impugnare il decreto ingiuntivo emesso contro il padre, aveva espressamente speso il titolo di erede: tale condotta integra, secondo l'orientamento richiamato, un atto di accettazione espressa dell'eredità o comunque un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare. La Corte ha inoltre rilevato che la mera circostanza che l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse stata dichiarata inammissibile non esclude la rilevanza dell'assunzione del titolo di erede, né vale a neutralizzare l'accettazione tacita/espressa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, che dovrà rivalutare se vi sia stata un'accettazione dell'eredità anteriore alla rinuncia successiva.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dal soggetto che contesta il diritto della controparte di procedere forzatamente nei suoi confronti.
richiamato per il tema del giudicato formale.
richiamato per il giudicato sostanziale, che richiede una decisione effettivamente resa sul punto controverso.
richiamato come norma sulla valutazione delle risultanze processuali e della non contestazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo di ricorso.
la prova del passaggio in giudicato della sentenza richiede la produzione del provvedimento munito della relativa certificazione.
l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dal compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare e che il chiamato non avrebbe diritto di porre in essere se non come erede.
l'assunzione del titolo di erede in un atto scritto integra accettazione espressa dell'eredità.
gli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari sono compatibili con la qualità di chiamato e non integrano, di per sé, accettazione tacita.
richiamato nel precedente giudizio di opposizione come parametro del divieto di reiterare il precetto per il medesimo credito in costanza di efficacia di un precedente atto.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
richiamato per il rito camerale e il deposito della memoria.
Massime di principio
- Chi eccepisce il giudicato esterno deve provarne la formazione con la produzione della sentenza munita della certificazione di cancelleria; la mera non contestazione della controparte non basta, salvo esplicita ammissione del giudicato.
- In cassazione il giudicato esterno può essere rilevato solo se la relativa sentenza risulta già prodotta nel giudizio di merito; non è consentito depositare per la prima volta il documento in sede di legittimità per fatti anteriori alla decisione impugnata.
- Il giudicato sostanziale si forma solo sui capi e sui motivi effettivamente decisi; non copre questioni non dedotte nel precedente giudizio di opposizione, poiché il giudice non può pronunciarsi ultra o extra petita.
- L'opposizione all'esecuzione delimita il thema decidendum ai motivi dedotti dall'opponente; ciò che non è stato oggetto del precedente giudizio non può essere considerato coperto da giudicato.
- L'assunzione del titolo di erede in un atto scritto può integrare accettazione espressa dell'eredità ai sensi dell'art. 475 c.c., a prescindere dall'esito processuale dell'atto stesso.
- L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi anche dal compimento di azioni giudiziarie non meramente conservative, quando il chiamato agisca o resista in modo incompatibile con la volontà di rinunciare e spendendo la qualità di erede.
- La sola proposizione di difese volte a contestare il merito della pretesa ereditaria, senza negare la qualità di erede, può costituire comportamento incompatibile con la rinuncia e quindi indice di accettazione dell'eredità.
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