Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41139/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2024 che aveva rigettato la richiesta di un nuovo provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti; il ricorrente sosteneva che, essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze n.3) e n.5), le condanne dovessero essere trattate come un'unica pena (cumulo unitario), con applicazione degli artt.71 e ss. c.p. e successivo temperamento ex art.78 c.p., invece che mediante la formazione di cumuli parziali applicati dal giudice dell'esecuzione. Denuncia anche inosservanza degli artt.125 e 666 c.p.p. e dell'art.78 c.p.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità: quando il nuovo reato è commesso durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione della sua esecuzione, si procede con cumuli parziali e applicazione del criterio moderatore dell'art.78 c.p. per ciascun cumulo, con detrazione dei periodi di custodia già scontati; è stata effettuata la scissione del reato continuato tra le sentenze 3) e 5) e la formazione di quattro cumuli parziali era motivata e corretta. Il ricorrente non ha dimostrato errori concreti né l'esistenza di pene scontate sine titulo o questioni di fungibilità. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore va applicato ai singoli cumuli parziali quando il nuovo reato è commesso durante l'espiazione di una pena o dopo che la sua esecuzione sia stata interrotta; non giustifica un cumulo globale che retroiettasse periodi di carcerazione anteriori a reati successivi.

  • art. 71 cod. pen.

    Norma sul cumulo delle pene: la Corte ricorda che il calcolo unitario (cumulo aritmetico) è possibile solo se le pene si riferiscono a reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione di una di esse; nel caso di reati commessi in tempi diversi si procede per cumuli parziali.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione sia stata violata; nessuna specifica inosservanza normativa è stata dimostrata rispetto alle decisioni del giudice dell'esecuzione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Articolo processuale menzionato dal ricorrente: la Corte non ha riscontrato errata applicazione procedurale riferita a tale norma nel procedimento di esecuzione impugnato.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale: vieta imputazioni di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente; giustifica l'obbligo di ordinarizzare cronologicamente reati e periodi di carcerazione e di procedere per cumuli parziali.

  • art. 616 cod. pen.

    Norma sulla condanna alle spese per il ricorso in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Se è riconosciuta la continuazione ma i reati sono commessi in tempi diversi rispetto all'inizio dell'esecuzione di una pena, il computo si effettua mediante cumuli parziali ordinati cronologicamente, con applicazione dell'art.78 c.p. a ciascun cumulo.
  • Il cumulo aritmetico (calcolo unitario) è giustificato soltanto quando tutte le pene si riferiscono a reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione di una di esse; in presenza di reati successivi occorre evitare retroproiezioni di periodi di carcerazione.
  • Occorre scindere il reato continuato per individuare le parti commesse prima dell'inizio di eventuale detenzione sine titulo e valutare la fungibilità sanitaria della custodia cautelare: il ricorrente deve fornire elementi concreti per dimostrare pena scontata sine titulo o problemi di fungibilità.
  • Il ricorrente deve specificare e documentare concretamente il superamento del limite di cui all'art.78 c.p. e indicare come il nuovo calcolo dovrebbe modificare la data di fine pena; l'affermazione generica della continuità non è sufficiente.
  • In sede di esecuzione, il giudice deve motivare l'ordine cronologico dei cumuli, la scissione del continuato e la detrazione dei periodi già scontati; decisioni adeguatamente motivate sulla base della giurisprudenza di legittimità sono difficilmente censurabili in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.