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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9889/2020 del 27/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

La controversia origina da operazioni di importazione effettuate da una società, rispetto alle quali l’Agenzia aveva emesso tre avvisi di rettifica degli accertamenti dei diritti doganali e dell’IVA, contestando che il valore dichiarato delle merci non includesse le royalties pagate alla licenziante del marchio. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 17 dicembre 2012, riuniti gli appelli, aveva annullato uno degli avvisi per decadenza dal potere di accertamento, in ragione del mancato rispetto del termine triennale previsto dall’art. 221 del regolamento CEE n. 2913/1992, e aveva confermato l’illegittimità degli altri avvisi ritenendo che le royalties non costituissero condizione di vendita. L’Agenzia ha proposto ricorso principale per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del regolamento CEE n. 2913/1992 e del regolamento CEE n. 2454/1993, sostenendo che il controllo esercitato dalla licenziante sugli acquisti e sui fornitori integrasse un potere di costrizione o orientamento e rendesse le royalties dovute come condizione della vendita, da includere nel valore doganale. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione degli atti e documenti e perché diretto a ottenere un riesame dei fatti e dell’interpretazione contrattuale; tali eccezioni sono state respinte. Con ricorso incidentale condizionato, la società ha dedotto, da un lato, che l’eventuale inclusione delle royalties nel valore doganale non comportasse un ulteriore obbligo IVA, già assolto al pagamento delle royalties, e, dall’altro, l’illegittimità della determinazione della percentuale di diritti di licenza riferibile a ciascuna importazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità della società, chiarendo che la censura dell’Agenzia investiva la corretta sussunzione dei fatti accertati nella disciplina doganale e non chiedeva una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa interpretazione delle clausole contrattuali; la qualificazione giuridica e le conseguenze normative dei fatti e delle clausole come interpretati dal giudice di merito restano sindacabili in cassazione. Nel merito, ha ritenuto che le royalties non incluse nel prezzo vadano aggiunte al valore doganale quando si riferiscono alle merci e il loro pagamento costituisce condizione della vendita. Quando il beneficiario è diverso dal venditore, la condizione può risultare dal controllo esercitato dal licenziante sul venditore o sull’acquirente. Il controllo va inteso ampiamente come potere, anche di fatto, di costrizione o orientamento; nel caso concreto, la necessità dell’approvazione preventiva del fornitore da parte della licenziante e i poteri di ispezione degli impianti e di verifica della sicurezza dei prodotti, considerati unitariamente, erano elementi idonei a dimostrare un potere di orientamento sull’attività produttiva. La Commissione regionale aveva quindi applicato erroneamente i principi pertinenti. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: la motivazione impugnata conteneva sul tema IVA un’affermazione solo ipotetica, non una statuizione suscettibile di giudicato né fonte di pregiudizio concreto. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro una questione sulla quale la sentenza non si era pronunciata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese e per l’esame delle questioni assorbite. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Come noto, infatti, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre esula dallo stesso l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, prospettabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione e il cui esame, a differenza dalla censura per violazione di legge, è mediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea individuazione, interpretazione o applicazione della norma alla fattispecie concreta così come accertata; non consente invece di contestare, sotto tale profilo, la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso non è fondato sul contenuto di documenti, quanto sull’errata interpretazione di norme di diritto in relazione ad una vicenda fattuale assunta, nella sua dinamica, secondo le caratteristiche accertate – senza contestazione sul punto – dalla sentenza di appello ovvero pacificamente ammesse dalle parti.

    La specifica indicazione degli atti, documenti e contratti su cui il ricorso si fonda è necessaria quando la censura dipende dal loro contenuto; non lo è, in questo caso, per una doglianza di diritto basata sui fatti già accertati e non contestati.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso non è fondato sul contenuto di documenti, quanto sull’errata interpretazione di norme di diritto in relazione ad una vicenda fattuale assunta, nella sua dinamica, secondo le caratteristiche accertate – senza contestazione sul punto – dalla sentenza di appello ovvero pacificamente ammesse dalle parti.

    L’onere di depositare i documenti richiamati dal ricorso non opera quando la censura non si fonda sul loro contenuto e può essere esaminata sulla base dei fatti accertati nella sentenza impugnata.

  • art. 29 del regolamento CEE n. 2913/1992

    L’art. 29, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente al successivo art. 32 (cfr. Corte UE, 21 gennaio 2016, Stretinskis; Corte UE, 12 dicembre 2013, Christodoulou).

    Il valore doganale è normalmente il valore di transazione, ma deve essere rettificato secondo l’art. 32 quando ricorrono i presupposti per aggiungere elementi non compresi nel prezzo.

  • art. 32, par. 1, lett. c), del regolamento CEE n. 2913/1992

    Così ricostruito il quadro normativo deve concludersi, in coerenza con quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 marzo 2017, GE Healthcare, che la rettifica prevista dall’art. 32 C.D.C., par. 1, lett. c), si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare; e, in terzo luogo, che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare.

    Le royalties sono aggiunte al valore doganale se non sono già incluse nel prezzo, si riferiscono alle merci da valutare e il compratore è tenuto a pagarle come condizione della vendita.

  • art. 157, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 2454/1993

    Il medesimo articolo, successivo par. 2, precisa che al prezzo effettivamente pagato o da pagare devono essere aggiunti i corrispettivi o diritti di licenza soltanto nel caso in cui tale pagamento, da un lato, si riferisca alle merci oggetto della valutazione e, dall’altro, costituisca una condizione di vendita di tali merci.

    I corrispettivi e i diritti di licenza rilevano ai fini del valore doganale soltanto se riferiti alle merci importate e pagati come condizione della loro vendita.

  • art. 159 del regolamento CEE n. 2454/1993

    L’art. 159, poi, stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione, le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

    Per i diritti di licenza relativi a un marchio, la norma prevede l’aggiunta al valore doganale quando ricorrono cumulativamente le condizioni indicate: merci rivendute senza trasformazioni sostanziali, commercializzate con il marchio licenziato e impossibilità per l’acquirente di procurarsele da fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 del regolamento CEE n. 2454/1993

    Ciò, in coerenza con l’art. 160, Reg. (CEE) n. 2454/93, secondo cui il pagamento delle royalties costituisce una condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento.

    Il pagamento delle royalties integra una condizione della vendita quando il venditore o un soggetto a esso collegato ne richiede il pagamento all’acquirente.

  • art. 143, par. 1, lett. e), del regolamento CEE n. 2454/1993

    Con riferimento alla nozione di controllo utilizzata nella richiamata pronuncia della Corte di Giustizia e presa in considerazione dall’art. 143, par. 1, lett. e), Reg. (CEE) n. 2454/93, si osserva che l’allegato 23 a tale Regolamento chiarisce che “si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”.

    La nozione di controllo rilevante è ampia e comprende la possibilità, di diritto o di fatto, di esercitare sull’altro soggetto un potere di costrizione o di orientamento.

  • art. 221 del regolamento CEE n. 2913/1992

    Non disponibile: la sentenza riferisce l’applicazione del termine triennale da parte del giudice di appello, ma non formula un’interpretazione della norma.

    La sentenza dà atto che la Commissione tributaria regionale ha annullato uno degli avvisi per decadenza, per mancato rispetto del termine triennale, ma non decide nel merito tale questione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di ricorso incidentale dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Le royalties non comprese nel prezzo di transazione devono essere aggiunte al valore doganale soltanto quando ricorrono cumulativamente tre condizioni: non sono incluse nel prezzo pagato o da pagare, si riferiscono alle merci da valutare e il compratore è tenuto a pagarle come condizione della vendita.
  • La condizione della vendita può sussistere anche quando il beneficiario delle royalties è diverso dal venditore. Occorre verificare se il licenziante o una persona a esso collegata eserciti sul venditore o sull’acquirente un controllo idoneo a subordinare l’importazione delle merci al pagamento dei diritti di licenza.
  • Il controllo rilevante ai fini doganali comprende la possibilità, anche soltanto di fatto, di esercitare un potere di costrizione o di orientamento. La necessità dell’approvazione preventiva del fornitore e il diritto di ispezionare gli impianti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, considerati unitariamente, possono dimostrare tale potere.
  • La sussistenza del controllo e della condizione di vendita va accertata in concreto considerando congiuntamente gli elementi del rapporto; nessun singolo indicatore, isolatamente considerato, è necessariamente decisivo.
  • Il vizio di falsa applicazione di legge consente alla Corte di cassazione di verificare se i fatti accertati dal giudice di merito siano stati correttamente ricondotti alla fattispecie normativa applicabile, senza procedere a una nuova ricostruzione dei fatti.
  • L’interpretazione della comune volontà contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; è invece sindacabile in cassazione la qualificazione giuridica delle clausole così interpretate e la verifica della loro idoneità a integrare i presupposti della fattispecie legale.
  • Non sussiste interesse a impugnare un’affermazione meramente ipotetica contenuta nella motivazione, se essa non integra una statuizione implicita suscettibile di giudicato e non determina un pregiudizio concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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