Cassazione Penale, Ordinanza n. 06193/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare: 1) il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, assumendo di essersi allontanato perché minacciato da due soggetti che gli avrebbero intimato di recarsi in Tunisia; 2) il rigetto della richiesta di riconoscere la continuazione tra il reato di evasione e altri fatti già oggetto di condanna irrevocabile, indicati come plurimi reati di peculato continuato, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale e impiego di denaro di illecita provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto corretto il diniego dello stato di necessità, poiché la sola allegazione di minacce non integrava una situazione di grave pericolo attuale, indifferibile e cogente tale da imporre la violazione della legge; inoltre l'imputato avrebbe potuto rivolgersi alle Forze dell'ordine. Ha ritenuto anche infondata la censura sulla continuazione, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e non sindacabile in legittimità sull'assenza di un medesimo disegno criminoso, dato il carattere estemporaneo dell'evasione, la sua conseguenza della misura domiciliare e la diversità, anche temporale, rispetto ai precedenti reati. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di evasione dagli arresti domiciliari è configurabile quando l'imputato si allontana arbitrariamente dal luogo di restrizione; la causa di giustificazione dello stato di necessità può escluderlo solo se ricorrono un pericolo grave, attuale, indifferibile e l'assenza di alternative lecite.
È richiamato implicitamente quale norma di riferimento della causa di giustificazione dello stato di necessità/necessità, ma la Corte esclude che i presupposti ricorrano nel caso concreto.
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso; essa non è riconoscibile quando il nuovo reato è estemporaneo e privo di collegamento programmatico con fatti precedenti, specie se diversi per natura e commessi in epoca lontana.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Lo stato di necessità, quale causa di giustificazione idonea a escludere la punibilità per evasione, richiede una situazione di grave pericolo per la persona caratterizzata da attualità, indilazionabilità e assenza di alternative lecite; non basta il generico timore per minacce subite, se l'interessato poteva attivare le Forze dell'ordine.
- La valutazione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici macroscopici; quando il giudice di merito motiva in modo adeguato sull'estemporaneità del nuovo fatto e sulla diversità sostanziale e temporale dei reati, la decisione è insindacabile.
- Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06101/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06107/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06108/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06109/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06110/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06111/2025 del 14/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →