Cassazione Penale, Ordinanza n. 02527/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito riguardava una condanna per fatti di detenzione e cessione di cocaina in un contesto di spaccio, con pena detentiva inflitta dalla Corte di appello di Milano il 28/05/2025. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il diniego delle attenuanti generiche; il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; l'applicazione di una pena superiore ai minimi edittali; la mancata applicazione della detenzione domiciliare come pena sostitutiva. Nella memoria ha anche chiesto l'assegnazione del ricorso ad altra Sezione, sostenendo la fondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese con argomenti corretti dalla Corte territoriale, quindi non proponibili in sede di legittimità nei termini dedotti. Ha inoltre rilevato che la censura sulla mancata applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 era comunque manifestamente infondata, perché la Corte di merito aveva valorizzato la tipologia della sostanza (cocaina), la notevole quantità complessiva detenuta e ceduta (quasi 240 grammi netti), l'elevata purezza e lo stabile inserimento dell'imputato in un circuito criminale di spessore. Quanto alla sostituzione della pena, è stato confermato che la durata della pena non consentiva la sostituzione e che difettava il positivo giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 l. 689/1981, anche per la recidiva e per i precedenti già usufruiti senza effetto risocializzante. In tema di attenuanti, è stata condivisa la valutazione di merito sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili e sull'esiguità della somma restituita rispetto a quella sequestrata, proveniente da attività di spaccio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
"la meno grave fattispecie"; "minima offensività penale della condotta"
L'ipotesi lieve è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività, da valutare concretamente in base a qualità e quantità della droga, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; non vi sono automatismi e, nel caso concreto, la quantità, la purezza e l'inserimento nel circuito criminale escludevano la lieve entità.
La richiesta di applicazione dell'attenuante è stata respinta in sede di merito; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in legittimità perché meramente riproduttiva di doglianze già vagliate.
"positivo giudizio prognostico"
La sostituzione della pena detentiva presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dal reato; nel caso concreto tale giudizio è stato escluso in ragione della recidiva e dell'assenza di effettiva risocializzazione.
Richiamata per il regime delle pene sostitutive e dei relativi presupposti, con esclusione della sostituzione per pena non compatibile e mancanza del necessario giudizio prognostico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e concreta di tutti gli indici normativi e fattuali, con particolare riguardo alla qualità e quantità della sostanza, alle modalità dell'azione e al contesto criminoso; non esistono automatismi fondati su un solo parametro.
- La lieve entità dello spaccio è incompatibile con dati fattuali che esprimano una offesa non minima, come notevole quantità di stupefacente, elevata purezza e stabile inserimento dell'agente in un circuito criminale qualificato.
- La sostituzione della pena detentiva presuppone non solo la compatibilità della durata della pena con la misura sostitutiva, ma anche un positivo giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato; tale giudizio può essere escluso dalla recidiva e da precedenti esperienze di risocializzazione non esito positivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento/resto equivalente è censurabile solo se la motivazione di merito sia mancante o manifestamente illogica; non basta opporre una diversa lettura degli elementi fattuali.
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