Sentenza n. 4081/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità: - del provvedimento prot. n. GSE/P20240029443 del 12.6.2024, con cui il GSE ha comunicato che “non vi sono elementi tali da consentire al GSE di attribuire all’impianto in questione una tariffa diversa rispetto a quella rideterminata, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011, come definita dal Provvedimento”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE che, in sede di riesercizio del potere, ha escluso la possibilità di attribuire all'impianto una tariffa incentivante diversa da quella precedentemente rideterminata
Esito
Favorevole al resistente (GSE e ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare di un impianto fotovoltaico da 98,70 kW, inizialmente ammesso agli incentivi del D.M. 19 febbraio 2007 ai sensi della legge n. 129/2010 e successivamente dichiarato decaduto da tali benefici, con contestuale ammissione alla tariffa del D.M. 5 maggio 2011, ha impugnato il nuovo provvedimento del GSE adottato in riesercizio del potere sull'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. Il precedente provvedimento di rigetto dell'istanza era stato censurato e il TAR, con sentenza n. 8699/2024, aveva rilevato il difetto di motivazione per mancata comparazione degli interessi dei destinatari; tale decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7408/2025. Il GSE aveva quindi riesercitato il potere, concludendo che non vi fossero elementi idonei ad attribuire una tariffa diversa. Nel corso del nuovo giudizio la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente, depositata prima della decisione e controfirmata dal difensore del GSE, ha imposto al Collegio di prendere atto della sopravvenuta mancanza di interesse alla pronuncia. In applicazione del principio dispositivo, la parte mantiene la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse; il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in considerazione del complessivo andamento della vicenda contenziosa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Richiamato dal Collegio nel quadro processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 56 d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020
Costituisce la base normativa dell'istanza di riesame sulla quale il GSE ha riesercitato il potere.
D.M. 19 febbraio 2007
Disciplina il regime incentivante originario cui l'impianto era stato inizialmente ammesso.
D.M. 5 maggio 2011
Disciplina la tariffa incentivante alla quale l'impianto era stato ammesso dopo la decadenza dai benefici originari.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, la parte può rinunciare alla decisione dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando la parte dichiara ritualmente di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza decidere il merito e senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità della domanda anche quando il potere amministrativo sia stato riesercitato nelle more del giudizio e la precedente controversia sul riesame sia stata definita con sentenza passata all'esame del giudice d'appello.
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