Cassazione Civile, Ordinanza n. 23841/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna una declaratoria di incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, nel procedimento promosso per la liquidazione del compenso maturato per l'attività di assistenza legale prestata come difensore d'ufficio sino alla nomina quale difensore di fiducia. Avverso tale ordinanza veniva proposto regolamento di competenza in Cassazione. Il ricorso, però, non risultava notificato alle parti non aderenti. Nella memoria, la ricorrente sosteneva che, per economia processuale, la Corte avrebbe potuto decidere comunque nonostante la mancata notificazione alla parte contumace nei gradi di merito, oppure concedere un termine per integrare il contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'art. 47, comma 2, c.p.c. imponga la notificazione del ricorso alle parti che non vi abbiano aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza sulla competenza; la mancata notificazione entro tale termine comporta l'inammissibilità del rimedio. La Corte ha escluso che la norma consenta distinzioni tra parte costituita e parte contumace nel merito e ha negato la possibilità di rimediare nel caso concreto, poiché la ricorrente non aveva neppure tentato la notifica nel termine di legge. Ha inoltre richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, anche in caso di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile, il notificante deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza
il ricorso per regolamento di competenza deve essere notificato alle parti non aderenti entro il termine perentorio indicato; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del rimedio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso
l'ulteriore importo è commisurato a quello già dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza la notificazione del ricorso alle parti che non vi abbiano aderito è un adempimento necessario e soggetto a termine perentorio: la sua omissione comporta l'inammissibilità del rimedio.
- La disciplina del regolamento di competenza non distingue tra parte costituita e parte contumace nel giudizio di merito: il ricorso va comunque notificato a chi non lo abbia proposto o non vi abbia aderito.
- La mancata notifica non è sanabile se il ricorrente non abbia nemmeno tentato la notificazione nel termine di legge; se invece la notifica sia stata tentata senza esito per causa non imputabile, grava sulla parte l'onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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