Cassazione Penale, Ordinanza n. 17831/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che aveva respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Con un unico motivo ha denunciato una motivazione contraddittoria e illogica, sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe sottovalutato gli elementi favorevoli emersi dall'osservazione penitenziaria, in particolare la regolare condotta carceraria e una valutazione favorevole dell'équipe trattamentale, formulando così un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole sul rischio di recidiva. La censura mirava dunque a contestare il mancato accesso ai benefici penitenziari sulla base di una ritenuta errata valutazione della personalità e della pericolosità residua del detenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse effettivamente esaminato tutte le risultanze trattamentali, comprese quelle sfavorevoli al condannato, dando conto che il percorso rieducativo era ancora iniziale e che il soggetto tendeva a banalizzare il proprio comportamento criminoso. La motivazione del diniego è stata considerata non lacunosa né illogica e coerente con i principi sulla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza e sulla gradualità della concessione dei benefici penitenziari. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale come beneficio rimesso alla valutazione discrezionale della sorveglianza
richiamato in relazione all'istanza di semilibertà come misura alternativa subordinata alla verifica della meritevolezza e della idoneità al reinserimento sociale
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa connessi all'inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza sulla meritevolezza del condannato e sull'idoneità della misura al suo reinserimento sociale.
- Nel giudizio di affidamento in prova il giudice deve considerare le relazioni dell'osservazione penitenziaria, ma non ne è vincolato: può valorizzare anche elementi sfavorevoli relativi alla personalità, allo stile di vita e alla persistenza della pericolosità residua.
- La motivazione del diniego di una misura alternativa è censurabile in cassazione solo se presenta manifeste lacune o illogicità; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze trattamentali.
- La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari costituisce criterio razionale di valutazione delle esigenze rieducative e può giustificare il diniego quando il percorso trattamentale sia ancora iniziale o non offra affidabili segnali di emancipazione dal reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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