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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00199/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo, poi ribadito con memoria, denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse erronea e che dovessero essere valutati diversamente gli elementi probatori. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse logica e congrua, e che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato l'intestazione della carta Postepay in capo all'imputato e il suo diretto utilizzo quale elemento decisivo per affermarne la responsabilità nella consumazione della truffa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La norma incriminatrice della truffa è richiamata come titolo del reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamata implicitamente nella parte dispositiva per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    È utilizzata per ribadire che in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

  • Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello

    È richiamata per affermare che l'incameramento del profitto su una carta intestata al ricorrente costituisce elemento decisivo ai fini della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura del compendio probatorio, poiché tale attività appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.
  • Ai fini della responsabilità per truffa, l'intestazione al prevenuto dello strumento di pagamento utilizzato per incamerare il profitto, unitamente al suo diretto impiego, può costituire un elemento di decisiva rilevanza probatoria per individuare il suo ruolo nella consumazione del reato.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito risulti logica, congrua e immune da vizi, il controllo di legittimità non può tradursi in una sostituzione del giudizio della Corte di cassazione a quello del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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