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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11727/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004 notificato a un contribuente residente in Zimbabwe. Il destinatario dell'atto ha impugnato l'accertamento davanti alla CTP deducendo vizi procedurali e di merito e, in particolare, la mancata ricezione della notificazione dell'atto impositivo. La CTP ha rigettato il ricorso; la CTR della Liguria ha poi rigettato l'appello, sebbene nella sentenza di secondo grado risulti indicato per errore che la causa fosse stata introdotta dall'Amministrazione finanziaria e che vi fosse un ricorso relativo a un diverso anno d'imposta. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per omesso esame delle contestazioni svolte nel giudizio, anche in relazione a una decisione tra le stesse parti e con ruoli invertiti riferita all'anno 2003. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dall'Agenzia delle Entrate, dichiarando di avere estinto le pendenze tributarie.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso, pur rilevando l'errore in cui era incorsa la CTR, perché la sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, terzo comma, c.p.c., e la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che l'estinzione del giudizio non rientri nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma sanzionatoria.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio e impedisce l'esame del motivo di impugnazione, anche se il ricorrente abbia denunciato un vizio della sentenza impugnata.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; perciò non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non vittorioso dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c., essendo venuto meno l'oggetto del contenzioso di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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