Cassazione Civile, Ordinanza n. 11727/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004 notificato a un contribuente residente in Zimbabwe. Il destinatario dell'atto ha impugnato l'accertamento davanti alla CTP deducendo vizi procedurali e di merito e, in particolare, la mancata ricezione della notificazione dell'atto impositivo. La CTP ha rigettato il ricorso; la CTR della Liguria ha poi rigettato l'appello, sebbene nella sentenza di secondo grado risulti indicato per errore che la causa fosse stata introdotta dall'Amministrazione finanziaria e che vi fosse un ricorso relativo a un diverso anno d'imposta. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per omesso esame delle contestazioni svolte nel giudizio, anche in relazione a una decisione tra le stesse parti e con ruoli invertiti riferita all'anno 2003. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dall'Agenzia delle Entrate, dichiarando di avere estinto le pendenze tributarie.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso, pur rilevando l'errore in cui era incorsa la CTR, perché la sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, terzo comma, c.p.c., e la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che l'estinzione del giudizio non rientri nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formalmente proposto denunciando nullità della sentenza di appello per vizio processuale, ma la Corte non lo ha scrutinato per l'intervenuta rinuncia al ricorso.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte ha ritenuto che non occorresse provvedere sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la disposizione si applica alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non all'estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio e impedisce l'esame del motivo di impugnazione, anche se il ricorrente abbia denunciato un vizio della sentenza impugnata.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; perciò non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non vittorioso dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c., essendo venuto meno l'oggetto del contenzioso di legittimità.
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