Cassazione Penale, Sentenza n. 13842/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 416-ter c.p.; i difensori hanno denunciato carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, rilevando che i fatti riportati riguardano in massima parte soggetti diversi; dedotta la violazione del divieto di ne bis in idem in relazione alla contestazione già formulata di 416-bis; sostenuto che le condotte attribuite (interessarsi per assunzioni, attività politica di raccomandazione) costituiscono esercizio di attività politica e non integrano lo scambio elettorale politico-mafioso in assenza di promessa di utilità immediatamente monetizzabile o di un impegno specifico e vincolante del politico.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione in relazione alla nozione di "qualunque altra utilità" prevista dall'art. 416-ter c.p. e alla valutazione delle condotte contestate. La Corte ha chiarito che, dopo le riforme legislative, l'espressione "qualunque altra utilità" comprende vantaggi patrimoniali o non patrimoniali; tuttavia ha stabilito che una generica e indeterminata promessa di "interessarsi" non è sufficiente a configurare la promessa di utilità o la disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa. Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e il provvedimento rinviato al Tribunale di Catania per nuovo giudizio e nuova motivazione conformemente ai principi esposti dalla Corte.
Norme richiamate
"qualunque altra utilità"
La nozione di "qualunque altra utilità" dopo le riforme legislative comprende qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, e non è limitata a beni immediatamente monetizzabili; tuttavia la promessa deve essere specifica e idonea a tradursi in un impegno vincolante del politico a spendere la propria influenza o poteri nell'interesse dell'associazione mafiosa
Norma sull'associazione mafiosa richiamata nelle contestazioni con riferimento alla situazione fattuale; i difensori hanno invocato il divieto del ne bis in idem con riguardo a precedenti contestazioni, ma la Corte non si è pronunciata in termini risolutivi su tale doglianza nel dispositivo qui riportato
Ha ampliato l'oggetto della controprestazione rilevante per l'art. 416-ter includendo "altre utilità" oltre al denaro, rimuovendo il riferimento esclusivo al denaro
Ha elevato la cornice edittale della fattispecie di cui all'art. 416-ter contribuendo a successive modifiche normative
Ha ulteriormente ampliato l'oggetto della controprestazione prevedendo la "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa" e l'espressione "qualunque altra utilità", superando in via normativa precedenti limitazioni giurisprudenziali
Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024 (Sorbello)
Orientamento recente che ha ritenuto che la formulazione post-2019 consente di considerare rilevanti anche utilità non quantificabili economicamente (es. intervento per scarcerazione), posizione che la Corte nel caso concreto ha deciso di seguire e ribadire
Sentenza Corte costituzionale n.200 del 2016
Richiamata dai difensori in tema di ne bis in idem; indicata come principio invocato, ma non decisiva nel dispositivo qui riportato
Massime di principio
- Dopo le riforme legislative (in particolare la legge n.43/2019) l'espressione "qualunque altra utilità" nell'art. 416-ter c.p. include vantaggi patrimoniali e non patrimoniali; non è più corretto limitare la nozione alle sole utilità immediatamente monetizzabili
- Per integrare lo scambio elettorale politico-mafioso non basta una generica o indeterminata promessa di "interessarsi": è necessaria una promessa che abbia carattere di specificità e precettività, ossia un impegno vincolante del politico a spendere i propri poteri o la propria influenza per soddisfare interessi dell'associazione
- Promesse di atti concreti e produttivi di vantaggi per il clan (es. assunzioni effettive, nomine in settori strategici, assegnazione di appalti, interventi giudiziari o amministrativi specifici) rientrano più agevolmente nella nozione di "qualunque altra utilità" e possono integrare la fattispecie, se adeguatamente provate
- Nelle impugnazioni cautelari il giudice deve motivare con chiarezza la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; lacune o contraddizioni motivazionali in ordine alla natura concreta della promessa di utilità possono comportare l'annullamento del provvedimento cautelare
- La mera attività politica ordinaria (interessarsi per i legittimi diritti lavorativi di terzi) non configura automaticamente il reato di cui all'art. 416-ter: occorre valutare il contesto, il vincolo diretto con l'associazione mafiosa, la concretezza dell'impegno e l'utilità effettivamente promessa o concordata
- Le doglianze processuali quali il ne bis in idem devono essere valutate separatamente e richiedono accertamenti puntuali sulla identità dell'oggetto e del procedimento, non risultando automaticamente decisiva la sola evocazione del principio
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