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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17358/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/04/2025. Con l'unico motivo deducevano vizi di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la corte territoriale aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, per un imputato si contestava il diniego delle attenuanti generiche con riferimento ai capi 2) e 17), per una coimputata il mancato riconoscimento delle attenuanti al capo 8), e per un altro imputato il mancato riconoscimento delle attenuanti nella massima estensione per i capi 6), 16), 17), 28) e 29). Il ricorso censurava quindi la valutazione di merito sulla dosimetria e sulla concessione delle attenuanti, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello insufficiente o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata, richiamata alle pagg. 21-25, era esente da evidenti illogicità. Ha ribadito che, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma ancorata agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre dare conto di ogni elemento allegato dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è limitato ai casi di assenza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare solo alcuni elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando implicitamente superati gli altri elementi favorevoli o sfavorevoli non espressamente esaminati.
  • La censura che si risolva in una diversa lettura del materiale valutativo sul trattamento sanzionatorio non è consentita in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e priva di evidenti illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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