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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17664/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnano la conferma in appello della condanna degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per il reato presupposto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter/cod. pen. e richiamo a art. 316-bis), in relazione alla percezione di tranche finali di contributi erogati nell'ambito del patto territoriale "Alburni Calore Salernitano" mediante attestazioni false sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle quietanze di pagamento (assegni incassati successivamente alla certificazione). I motivi dedotti dai difensori contestano: nullità procedurale per mancata rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; la configurabilità del reato presupposto (interpretazione dell'art. 10, comma 3, D.M. 320/2000 e del rilascio/valore probatorio degli assegni bancari - pro solvendo vs pro soluto); la mancata acquisizione/valutazione della sentenza di prescrizione del reato riferita alle persone fisiche; la carenza di motivazione circa gli elementi richiesti dal d.lgs. 231/2001 (rapporto qualificato dell'autore del reato con l'ente, interesse/vantaggio dell'ente, colpa di organizzazione) e l'illegittima estensione della responsabilità dell'ente a comportamenti di terzi (fornitori). Inoltre venivano dedotte censure processuali su rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e omissione di valutazioni probatorie.

La decisione

La Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi nei limiti specificati. Ha ritenuto infondati alcuni motivi (fra cui la tardività dell'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla prescrizione del reato presupposto e la configurabilità del reato per false attestazioni sui pagamenti con assegni incassati successivamente), e ha dichiarato inammissibile per aspecificità un motivo. Tuttavia ha ritenuto fondati altri profili: la Corte d'appello ha errato nel fondare la responsabilità dell'ente sulla mera commissione del reato presupposto senza valutare e motivare sui requisiti specifici della responsabilità amministrativa dell'ente (rapporto qualificato fra autore del reato e l'ente, interesse o vantaggio per l'ente, nonché la colpa di organizzazione ex artt. 5-8 d.lgs. 231/2001). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata nei punti in cui manca la valutazione e motivazione su tali presupposti, con rinvio per nuovo esame alla corte territoriale competente (o ad altra valutazione conforme), rimettendo la valutazione dei profili omessi e degli elementi probatori necessari.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 24)

    Disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; richiede accertamento autonomo e motivato degli elementi costitutivi (rapporto qualificato, interesse/vantaggio, colpa di organizzazione). La Corte ha richiamato che non basta la mera commissione del reato presupposto per imputare la responsabilità all'ente.

  • cod. pen. (art. 316-ter)

    Reato presupposto contestato (indebita percezione di erogazioni pubbliche). La Corte ha valutato la corretta applicazione della norma nel contesto delle false attestazioni e della documentazione di pagamento.

  • cod. pen. (art. 316-bis)

    Fattispecie richiamata sul conseguimento indebito di contributi mediante documenti o dichiarazioni false; la giurisprudenza richiede che la normativa che regola l'erogazione del contributo venga considerata per valutare l'integrazione del reato.

  • D.M. 31 luglio 2000, n. 320 (art. 10, comma 3)

    Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista è reso disponibile dall'Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonché all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione.

    La norma subordina l'erogazione delle quote alla effettiva realizzazione della parte dell'investimento e all'immissione di mezzi propri; la Corte ha ritenuto che la certificazione del pagamento dei fornitori rientri nella verifica della realizzazione degli investimenti e possa quindi rilevare ai fini della configurazione del reato di indebita percezione.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 8)

    "Il principio di autonomia della responsabilità da reato dell'ente" (richiamato nella sentenza)

    Stabilisce che la responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella penale della persona fisica e sussiste anche se il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia; il giudice deve comunque procedere a un accertamento, seppur incidentale, dei fatti.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 35)

    Estende all'ente i diritti dell'imputato, con rilevanza ai fini delle notifiche e del diritto di difesa (richiamato in relazione alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini).

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 39)

    Prevede il divieto di rappresentanza in presenza di conflitti che possono inficiare la regolarità della difesa dell'ente; richiamato nelle considerazioni sulla precedente nullità per incompatibilità.

  • d.lgs. 8 giugno 2001 (artt. 5, 6, 7)

    Art. 5 (presupposti oggettivi: reato commesso da soggetto con rapporto qualificato con l'ente e nell'interesse/vantaggio dell'ente); artt. 6-7 (colpa di organizzazione, differenziata a seconda che l'autore sia apicale o sottoposto). La Corte ha richiamato la necessità di verificare e motivare questi elementi per affermare la responsabilità dell'ente.

  • cod. proc. pen. (artt. 603, 192, 358 e art. 192 comma 3 citato)

    Norme processuali richiamate dai ricorrenti in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, acquisizione e valutazione di sentenze penali (es. prescrizione) e modalità di prova; la Cassazione ha respinto alcune censure per aspecificità o infondatezza ma ha richiamato l'obbligo di valutare la sentenza di prescrizione con riferimento all'accertamento incidentale.

  • cod. pen. (art. 110)

    Richiamato nei profili di concorso di persone; la Corte ha censurato la mancanza di accertamento dell'accordo o della concorsualità tra soggetti interni ed esterni all'ente.

  • Norme civili e giurisprudenza su assegni bancari (dottrina giurisprudenziale citata)

    La giurisprudenza civile rileva che la consegna di assegni è, salvo diversa volontà, pro solvendo (l'estinzione del debito si perfeziona al momento dell'incasso). La Corte di merito ha fatto leva su questo principio per ritenere che le quietanze fossero 'compiacenti' se gli assegni sono stati incassati dopo la certificazione.

Massime di principio

  • La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 non si fonda automaticamente sulla mera commissione del reato presupposto: il giudice deve accertare e motivare l'esistenza del rapporto qualificato dell'autore con l'ente, l'interesse o il vantaggio per l'ente e la colpa di organizzazione (artt. 5-8).
  • L'autonomia della responsabilità dell'ente implica che, anche se il reato presupposto è prescritto o estinto, il giudice debba comunque procedere a un accertamento incidentale e motivato dei fatti utili a decidere sulla responsabilità dell'ente.
  • L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini si configura come nullità di regime intermedio: può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; la sua tardiva eccezione in appello può essere considerata inammissibile se non tempestivamente dedotta.
  • In tema di erogazioni pubbliche, la percezione indebita può integrarsi quando si producono attestazioni o documenti falsi volti a dimostrare la regolarità dei pagamenti richiesti per ottenere quote di contributo; la valutazione deve tener conto delle norme specifiche che regolano l'erogazione (es. D.M. 320/2000).
  • La mera produzione di quietanze o di attestazioni di pagamento non è automaticamente prova liberatoria se gli elementi contabili e le date di registrazione indicano che gli assegni sono stati incassati solo successivamente all'atto certificatorio (la consegna dell'assegno è, salvo diverso accordo, spesso considerata pro solvendo).
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a ripetere in termini generali i motivi già disattesi in sede di appello: il ricorso deve affrontare specificamente le ragioni della decisione impugnata.
  • Se la corte territoriale non motiva sui presupposti richiesti dal d.lgs. 231/2001, la sentenza è annullabile e il giudice dovrà riesaminare e motivare compiutamente tali profili, acquisendo gli elementi probatori necessari.

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