Cassazione Penale, Sentenza n. 27655/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso con due censure principali: 1) violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p. e travisamento della prova indiziaria: si deduce che la Corte d'appello avrebbe fondato la responsabilità per numerosi furti su un unico elemento indiziario (la presenza dell'imputato nelle località notturne dei furti), violando il principio che i plurimi indizi, per essere valutati congiuntamente, devono convergere sullo stesso fatto e compiendo un ragionamento circolare basato sulla partecipazione ai reati. 2) Errata applicazione degli artt. 130 e 619 c.p.p. e individuazione del reato "più grave" ai fini della continuazione: si censura l'individuazione da parte della Corte d'appello del capo 29 come reato più grave e la determinazione di una pena base superiore a quella indicata in primo grado, con conseguente presunta reformatio in peius e violazione del divieto di aggravamento in appello; inoltre si sostiene che, avendo il Tribunale fissato per il reato più grave (poi escluso) la pena al minimo, la Corte avrebbe dovuto prendere come punto di partenza il minimo edittale per il reato successivo, tenuto conto delle attenuanti in regime di equivalenza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sulla prima censura la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la Corte d'appello non ha valorizzato isolatamente un singolo indizio, ma ha valutato un solido compendio probatorio nel quale la ripetuta presenza notturna dell'imputato in luoghi diversi e distanti dalla sua residenza, la coerenza delle modalità dei reati e l'omogeneità dei beni presi di mira, unitamente all'assenza di spiegazioni alternative, rendevano la coincidenza inverosimile; per l'alto numero e la ripetizione l'elemento della presenza è stato ritenuto idoneo a costituire prova diretta e non mero indizio isolato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'assunto che fosse operata una reformatio in peius illegittima: la giurisprudenza consente al giudice d'appello, nel ricalcolare la continuazione, di partire da un reato diverso come "più grave" se motivato; il divieto di reformatio in peius riguarda il risultato complessivo e la situazione si sovrappone ai precedenti che autorizzano la ricalcolazione purché la pena finale non sia più grave di quella di primo grado. Conseguentemente il ricorso è rigettato e l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La norma richiede che plurimi indizi, per essere valutati congiuntamente, convergano sullo stesso fatto. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto la presenza ripetuta e gli altri elementi probatori convergessero sufficientemente, per cui non si è trattato di valutazione di un singolo indizio isolato.
art. 81, ultimo comma, cod. pen.
Limite del triplo della pena relativa al reato più grave quale parametro di massima per la determinazione della pena complessiva in caso di continuazione; la Corte d'appello ha tenuto conto di questo limite nel ricalcolo della pena.
artt. 110, 624-bis, 624, n.2 c.p.
Riferimenti ai delitti sostanziali (concorso di persone nel reato, furto e furto aggravato) utilizzati per individuare il reato "più grave" da cui partire nel calcolo della pena in continuazione.
art. 130 e art. 619 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla individuazione del reato più grave e alle conseguenze del ricalcolo della pena in appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'appellante può ricalcolare la pena prendendo a riferimento un reato diverso come "più grave" purché la motivazione sia adeguata e non si determini un peggioramento complessivo della pena rispetto al primo grado.
richiamo giurisprudenziale (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013; Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005)
La Corte ha applicato il principio consolidato che il divieto di reformatio in peius in appello non impedisce al giudice di secondo grado di individuare un diverso reato come base del calcolo della continuazione se ciò non comporta un aumento della pena finale rispetto al primo grado e se la determinazione è motivata.
Massime di principio
- La ripetuta presenza dell'imputato in luoghi e orari coincidenti con episodi delittuosi, soprattutto se sistematica e in contesti diversi e distanti dalla residenza, può, insieme ad altri elementi, costituire prova convincente e non mero indizio isolato.
- Ai fini dell'art. 192 c.p.p. non è sufficiente l'esistenza di un singolo indizio isolato per ciascun reato: occorre che gli indizi multipli, considerati nel loro insieme, convergano logicamente e fattualmente. Una corte che dimostri la convergenza e la coerenza del quadro probatorio soddisfa il criterio richiesto.
- In sede d'appello il giudice può rideterminare la pena partendo da un reato diverso da quello considerato "più grave" dal primo giudice, purché la scelta sia motivata e non comporti un aggravamento complessivo rispetto alla precedente determinazione (divieto di reformatio in peius riguarda il risultato finale).
- La difesa che contesta valutazioni indiziarie deve proporre spiegazioni alternative concrete e plausibili per la presenza dell'imputato nei luoghi o per gli elementi posti a base dell'accusa, oltre a evidenziare la mancata convergenza degli indizi sullo stesso fatto.
- In tema di continuazione e calcolo della pena, è determinante la motivazione sulla scelta del reato-saldo (più grave) e l'esplicitazione del rispetto dei limiti legali (es. art. 81, ultimo comma); la mera affermazione non motivata può essere efficacemente censurata.
- Quando la Corte d'appello riduce la pena complessiva rispetto al Tribunale, la riorganizzazione degli elementi di calcolo (pena base, reato più grave, aumenti per continuazione) è generalmente ammissibile se sorretta da adeguata motivazione e non determina un peggioramento della posizione dell'imputato.
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