Cassazione Civile, Ordinanza n. 34099/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuta tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: sosteneva che il provvedimento di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che non vi fosse prova della trasmissione del fascicolo completo all’ufficio affari civili; inoltre contestava che il giudice di merito non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi era mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, la censura riguardava la decorrenza del termine per proporre opposizione e la sufficienza delle modalità di comunicazione del decreto di liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che mancava un’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio che da solo rendeva il ricorso inammissibile. Ha poi osservato che, anche nel merito, le doglianze erano inammissibili: la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "a visto PM" sul fascicolo e aveva ritenuto che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. L’opposizione, proposta quasi due anni dopo, era quindi tardiva rispetto al termine di 30 giorni e, comunque, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese per il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato e per la natura pubblicistica del ricorrente.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato come base della proposta del relatore nel procedimento camerale
la comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche
richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per le modalità di comunicazione del provvedimento
il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio e rende tardiva l’opposizione proposta dopo quasi due anni
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’assenza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione integra di per sé causa di inammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento può ritenersi validamente effettuata anche mediante forme equipollenti a quelle previste dalla legge, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Quando il provvedimento abbia contenuto decisorio e non risulti validamente notificato o comunicato, l’impugnazione resta comunque soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di regola, a escludere la conoscibilità del provvedimento quando risulti documentata l’avvenuta trasmissione o presa visione del fascicolo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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