Cassazione Penale, Ordinanza n. 35150/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 marzo 2026 con cui il GIP del Tribunale di Brescia, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., gli aveva applicato la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa, in continuazione con una precedente sentenza del Tribunale di Brescia del 17 dicembre 2021, irrevocabile dall’8 gennaio 2022, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. circoscrive tassativamente i motivi di ricorso per cassazione e che la doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra quelli ammessi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno, 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile.
in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
La mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non costituisce, nel patteggiamento, un motivo deducibile con ricorso per cassazione nei limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il Gip del Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. gli ha applicato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa
La norma è richiamata per identificare il rito con cui è stata applicata la pena; la decisione non sviluppa un’ulteriore interpretazione dell’art. 444 c.p.p.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
La disposizione individua il reato cui si riferiva la pena applicata; la Corte non tratta nel merito gli elementi costitutivi del reato.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è deducibile la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non risulti che la causa d’inammissibilità sia stata determinata senza colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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