Cassazione Penale, Ordinanza n. 36048/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello pronunciata in esito al concordato in appello previsto dagli artt. 599-bis, comma 1, e 602, comma 1-bis, c.p.p., dopo aver rinunciato agli altri motivi di appello e concordato con la parte pubblica il trattamento sanzionatorio. Il primo ricorrente ha dedotto vizi di motivazione sulla conferma della responsabilità e violazione di legge, inosservanza processuale e vizi motivazionali per il diniego delle attenuanti generiche e il conseguente trattamento sanzionatorio. Il secondo ha reiterato doglianze, già rinunciate in appello, sull’accertamento della responsabilità, sulle aggravanti — in particolare il metodo mafioso e l’approfittamento dello stato di bisogno, contestati al capo 3 — e sul diniego delle attenuanti generiche; ha inoltre lamentato l’omessa motivazione sulle cause di proscioglimento rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e l’illegalità della pena pecuniaria concordata per il reato di usura pluriaggravata al capo 3. In particolare, ha sostenuto che la multa, determinata in euro 11.000 e aumentata a euro 18.000 per l’aggravante a effetto speciale del metodo mafioso, avrebbe dovuto essere aumentata non oltre la metà della pena base, e ha dedotto di conseguenza l’illegalità della pena complessiva concordata. Per il più grave reato al capo 3, la pena indicata in sentenza era di sette anni di reclusione ed euro 18.000 di multa, partendo da cinque anni di reclusione ed euro 11.000 di multa e considerando le aggravanti contestate, tra cui quelle di cui agli artt. 416-bis.1 e 644, quinto comma, n. 3, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti per contestare questioni alle quali i ricorrenti avevano rinunciato in appello, nel contesto dell’accordo sulla pena. La rinuncia e il concordato hanno prodotto una preclusione processuale che impediva di riproporre in cassazione le doglianze sulla responsabilità, sulle circostanze, sulle attenuanti generiche e sulle questioni suscettibili di rilievo d’ufficio. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sulla misura della pena pecuniaria concordata: la Corte ha ritenuto che non fosse illegale, rilevando che il giudice di primo grado aveva applicato, per la seconda aggravante a effetto speciale, il limite previsto dall’art. 63, quarto comma, c.p., e che la pena era stata confermata nel calcolo concordato in appello. I ricorrenti sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione assunta il 23 settembre 2026.
Norme richiamate
ricorsi trattati con procedura de plano, secondo quanto dispone l’art. 610, comma5 bis, cod. proc. pen.
La disposizione è indicata quale base procedurale per la trattazione de plano dei ricorsi.
Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Il concordato in appello consente alle parti di concordare sull’accoglimento di motivi d’appello e di rinunciare agli altri motivi; la rinuncia delimita le questioni devolute al giudice.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Quando l’accoglimento concordato dei motivi comporta una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice la pena convenuta; l’accordo e la rinuncia ai motivi non devoluti producono una preclusione processuale.
Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
La rinuncia ai motivi d’impugnazione nell’ambito del concordato è esercitata nelle forme previste per la rinuncia all’impugnazione.
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato, anche in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dagli artt. 599-bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione.
La rinuncia in appello preclude la riproposizione in cassazione anche di questioni rilevabili d’ufficio, comprese quelle connesse alle cause di proscioglimento, secondo il principio affermato dalla Corte.
Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado (§10, pag. 34), la pena pecuniaria ha subito l’effetto ingravescente di due aggravanti ad effetto speciale, per la seconda delle quali il giudice ha tenuto conto del limite legale indicato all’art. 63, comma quarto, cod. pen., calcolando un ulteriore aumento, sulla pena già aumentata della metà, entro i limiti del terzo.
L’aggravante è considerata nel calcolo della pena pecuniaria come una delle due aggravanti a effetto speciale; la Corte ritiene corretto il calcolo effettuato nel rispetto del limite previsto dall’art. 63, quarto comma, c.p.
Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado (§10, pag. 34), la pena pecuniaria ha subito l’effetto ingravescente di due aggravanti ad effetto speciale, per la seconda delle quali il giudice ha tenuto conto del limite legale indicato all’art. 63, comma quarto, cod. pen., calcolando un ulteriore aumento, sulla pena già aumentata della metà, entro i limiti del terzo.
La circostanza è individuata tra le aggravanti a effetto speciale rilevanti per il calcolo della pena pecuniaria, cui si applica il limite dell’art. 63, quarto comma, c.p.
Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado (§10, pag. 34), la pena pecuniaria ha subito l’effetto ingravescente di due aggravanti ad effetto speciale, per la seconda delle quali il giudice ha tenuto conto del limite legale indicato all’art. 63, comma quarto, cod. pen., calcolando un ulteriore aumento, sulla pena già aumentata della metà, entro i limiti del terzo.
In presenza di più circostanze aggravanti a effetto speciale, il giudice deve rispettare il limite legale per l’aumento relativo alla circostanza successiva; nel caso esaminato, l’aumento ulteriore è stato calcolato entro il terzo sulla pena già aumentata della metà.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi non compresi nell’accordo delimita la cognizione del giudice d’appello e determina una preclusione che opera anche nel giudizio di cassazione.
- La preclusione conseguente alla rinuncia in appello riguarda anche questioni rilevabili d’ufficio, incluse quelle attinenti alle cause di proscioglimento, quando l’interessato vi abbia rinunciato nell’ambito dell’accordo sulla pena.
- La pena concordata in appello non può essere contestata in cassazione per questioni coperte dalla rinuncia; resta comunque sindacabile la dedotta illegalità della pena, ma nel caso deciso la censura è stata ritenuta infondata perché il calcolo aveva rispettato il limite dell’art. 63, quarto comma, c.p. per la seconda aggravante a effetto speciale.
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