Cassazione Penale, Ordinanza n. 00520/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati in primo grado e in appello per avere svolto attività non autorizzata di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con pena di mesi 6 di arresto e 5.000 euro di multa. Con il primo motivo sostenevano la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: in imputazione era stato contestato lo "smaltimento" abusivo, ma non anche il "trasporto", mentre la decisione aveva valorizzato anche tale profilo. Con il secondo motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, affermando che la condotta era stata meramente occasionale e quindi non integrava la tipicità del reato di gestione non autorizzata di rifiuti. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 punisce ogni forma di gestione non autorizzata, comprensiva anche del trasporto, e che nel caso concreto la condotta, relativa a circa 1.100 kg di rifiuti, con cernita preliminare e riferibilità ad attività commerciale, escludeva l'assoluta occasionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che non vi era violazione dell'art. 521 c.p.p., perché la diversa qualificazione della condotta come gestione non autorizzata comprendente anche il trasporto non comportava mutamento radicale del fatto né lesione del contraddittorio. Ha inoltre ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata nel ravvisare una vera attività di gestione di rifiuti, non riducibile a mera occasionalità, valorizzando quantità, cernita preliminare e collegamento con attività commerciale. Conseguentemente ha posto a carico di ciascun ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006
La norma sanziona ogni ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti; nella gestione rientrano anche il trasporto e lo smaltimento, purché svolti in assenza di titolo autorizzativo e con un minimum di organizzazione che escluda l'assoluta occasionalità.
art. 183 lett. n), d.lgs. 152/2006
La definizione normativa di gestione dei rifiuti ricomprende, tra le altre attività, il trasporto e lo smaltimento.
La correlazione tra accusa e sentenza è violata solo se la diversa qualificazione del fatto pregiudica concretamente il diritto di difesa o trasforma radicalmente il fatto storico contestato.
Le regole di correlazione mirano ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e non sono violate da ogni difformità rispetto all'imputazione originaria, ma solo da quelle che incidano sulle possibilità difensive.
art. 111, comma 2, Cost.
La diversa qualificazione giuridica del fatto è compatibile con il giusto processo se non avviene a sorpresa e se l'imputato è stato posto in condizione di difendersi sul punto.
art. 6 CEDU
È richiamato nel senso che la riqualificazione non viola il diritto di difesa quando non sia a sorpresa e non alteri gli elementi essenziali del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di gestione non autorizzata di rifiuti, la nozione di "gestione" è ampia e comprende anche il trasporto e lo smaltimento; non è necessario che tutte le attività tipiche concorrano congiuntamente, essendo sufficiente una sola condotta tipica svolta senza autorizzazione.
- La contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 ha natura istantanea e può perfezionarsi anche con un singolo episodio, purché non sia connotato da assoluta occasionalità e riveli un minimo di organizzazione idoneo a far emergere un'attività di gestione.
- L'assoluta occasionalità può escludere la tipicità del fatto; la mera occasionalità, invece, non basta a sottrarre la condotta alla rilevanza penale quando essa presenti indici sintomatici di una gestione organizzata, quali quantità rilevanti di rifiuti, cernita preliminare, uso di veicoli adeguati e collegamento con un'attività commerciale o imprenditoriale.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando la decisione valorizza un aspetto della medesima condotta già desumibile dal fatto storico contestato e la diversa qualificazione giuridica non determina sorpresa né compressione del contraddittorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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