Cassazione Penale, Sentenza n. 18481/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per diffamazione pluriaggravata a mezzo stampa per un articolo che attribuiva al Cassano comportamenti illeciti nella gestione della posta comunale e lo apostrofava con l'epiteto "pirla". Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (i) erronea valutazione dell'offensività dello scritto (tenendo conto anche della limitata diffusione e della mancata menzione esplicita del nome); (ii) mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di satira o della critica politica; (iii) assenza dell'elemento soggettivo (dolo) della diffamazione; (iv) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (v) intervenuta prescrizione del reato per sospensione del termine imputata al rinvio dell'udienza del 18/10/2016 (erroneamente indicata nel ricorso come 2017).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione: i rinvii delle udienze erano imputabili a richieste della difesa o all'adesione all'astensione del difensore, per cui il termine di prescrizione è rimasto sospeso e il reato è maturato il 7/6/2022, successivamente alla sentenza impugnata. Sul merito i primi quattro motivi sono stati considerati inammissibili o manifestamente infondati: la sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto offensive e denigratorie le espressioni usate, idonee a ledere l'onore e la reputazione del sindaco; la rubrica non garantiva l'esimente satirica perché i fatti erano presentati come verosimili/certamente veri e risultavano infondati o illazioni; il dolo è stato adeguatamente accertato nella forma del dolo generico/eventuale; l'art. 131-bis non è applicabile in presenza della gravità oggettiva delle espressioni e del pregiudizio all'immagine pubblica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La norma sulla particolare tenuità della fattispecie non è applicabile quando dalle espressioni e dal contesto emerga oggettiva gravità del fatto e significativo pregiudizio all'immagine della persona offesa (qui, ruolo politico e perdita di credibilità).
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019 (Rv. 277002)
Precedente richiamato per il principio secondo cui l'esimente della satira richiede una 'leale inverosimiglianza' e la presentazione di personaggi o fatti manifestamente fittizi; non opera quando si forniscono notizie false presentate come vere.
Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021 (Rv. 282871)
Ricorda che il diritto di critica e la satira sono ammessi solo se le espressioni negativi sono collegate a fatti specifici e non si risolvono in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui.
Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 (Rv. 258943)
Principio consolidato che, in tema di diffamazione, è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale: è rilevante l'uso consapevole di parole socialmente interpretabili come offensive.
Massime di principio
- L'offensività in materia di diffamazione va valutata oggettivamente rispetto alla capacità delle espressioni di ledere la reputazione: insulti e imputazioni gravi rivolgono la valutazione verso la tipicità del reato anche se la pubblicazione ha diffusione limitata, soprattutto se la tiratura supera soglie significative.
- La difesa basata sulla satira o sulla critica politica è accolta solo se il contenuto è chiaramente fittizio o presentato come parodia priva di pretesa informativa; informazioni false o illazioni presentate come verosimili non trovano tutela nella satira.
- Per la diffamazione è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale: è rilevante che l'agente abbia usato consapevolmente parole che possono essere oggettivamente interpretate come offensive, indipendentemente da una volontà specifica di ledere.
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione concreta della gravità e conseguenze del fatto; la funzione pubblica o l'attenzione del contesto pubblico possono escludere la tenuità.
- La prescrizione può rimanere sospesa per rinvii imputabili alla difesa (richieste di rinvio o adesione ad astensione): chi agisca o concordi il rinvio non può poi invocare la decorrenza del termine.
- In sede di impugnazione è necessario confrontarsi puntualmente con le motivazioni del giudice di merito: deduzioni generiche o assertive che non affrontano i rilievi motivazionali sono spesso inammissibili.
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