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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00069/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale del difensore che lo ha proposto. Non vengono liquidate spese, poiché la controparte non si è costituita. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, a carico del difensore della parte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro un decreto del Tribunale di Cagliari. La Corte non esamina il merito della controversia perché rileva d'ufficio un vizio processuale preliminare: l'atto di ricorso risulta sottoscritto e proposto da un difensore privo di procura speciale. In base a tale carenza, il ricorso viola l'art. 365 c.p.c., che richiede, a pena di inammissibilità, la proposizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato munito di procura speciale. Non emergono dal testo ulteriori censure di merito scrutinabili.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un avvocato munito di procura speciale; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di declaratoria di inammissibilità, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore è un requisito di ammissibilità del ricorso: la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il difetto di procura speciale integra un vizio processuale preliminare che impedisce qualunque esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • Quando la parte intimata non si costituisce, la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza liquidazione delle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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