Cassazione Penale, Sentenza n. 37131/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per l'entità della pena residua e aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Il rigetto dell'affidamento si fondava essenzialmente sull'attuale stato di disoccupazione della condannata e sulla gravità del reato (art. 73 DPR 309/1990), ritenendo tale elemento idoneo a prefigurare un concreto pericolo di recidiva. La ricorrente denunciava che il Tribunale aveva valutato in modo esclusivo e apodittico la perdita del lavoro (avvenuta solo nel giugno 2022 per crisi economica) senza considerare elementi di segno favorevole quali la condotta post-offensiva, il percorso trattamentale e la relazione positiva dell'UEPE del 06/06/2022 e la possibilità documentata di svolgere attività di volontariato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il fascicolo al giudice a quo per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato il rigetto sulla sola base della disoccupazione della condannata, senza considerare la possibilità documentata di svolgere attività volontaristiche e senza offrire una valutazione prognostica completa fondata sui risultati del trattamento individualizzato e sull'osservazione della personalità. La Corte ha dunque ordinato di riesaminare la domanda alla luce dei principi di diritto indicati, conformemente all'art. 627 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la situazione di libertà attuale della condannata (sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione). Viene utilizzato come dato fattuale e non oggetto di specifica disamina interpretativa nella motivazione impugnata.
art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indica la natura del reato per il quale la condannata è stata giudicata; la gravità del fatto è stata considerata dal Tribunale come elemento negativo nella prognosi, ma la Corte di Cassazione sottolinea che la gravità del fatto non può da sola giustificare un rigetto apodittico dell'affidamento in prova.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento delle censure in cassazione: violazione o errata applicazione di norme e motivazione illogica o contraddittoria. La Corte ha accolto il motivo ritenendo che vi sia stata un'errata applicazione dei principi giurisprudenziali e una motivazione insufficiente.
Norma richiamata per istruire il giudice a quo nel nuovo esame della domanda: la Corte ordina di conformare la nuova decisione ai principi giuridici di legittimità richiamati nella sentenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, Caltagirone, n. 2207 del 18/5/1992)
Principio secondo cui il giudice di sorveglianza, nell'adottare misure alternative, deve basare la decisione su un giudizio prognostico fondato sui risultati del trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalità, esplicitando l'analisi degli elementi di legge.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, Saias, n. 6680 del 22/11/2000)
Enuncia che i precedenti penali e le informazioni di polizia non possono essere l'unica base per un giudizio prognostico negativo; è necessaria una valutazione approfondita della personalità, della condotta intramuraria e dei progressi nel percorso trattamentale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, De Palma, n. 1619 del 13/03/1996)
<<In tema di misure alternative alla detenzione deve ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa può costituire un mezzo di reinserimento sociale ed è, quindi, valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa dell'affidamento in prova. Tuttavia tale circostanza, da sola, non costituisce, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità della misura in questione, trattandosi di parametro apprezzabile in relazione ad altri elementi - quali i precedenti penali, la condotta inframuraria, la partecipazione al trattamento rieducativo->>
Citata nella sentenza come principio consolidato: la mancanza di lavoro non è di per sé ostativa all'affidamento in prova; il parametro va valutato congiuntamente ad altri elementi rieducativi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, Gennari, n. 26789 del 18/06/2009; Sez.1, n. 18939 del 26/02/2013)
Richiamate per consolidare l'indirizzo secondo cui l'assenza di occupazione può essere surrogata dallo svolgimento di attività socialmente utili o volontarie e che tali attività hanno valore positivo nel giudizio prognostico di reinserimento.
Massime di principio
- La mera condizione di disoccupazione non è di per sé ostativa alla concessione delle misure alternative (es. affidamento in prova); il giudice deve valutare il quadro complessivo e le possibilità di svolgere attività socialmente utili, compreso il volontariato.
- Il giudice di sorveglianza è tenuto a formulare una motivazione motivata e specifica, basata su un giudizio prognostico fondato sui risultati del trattamento individualizzato e sull'osservazione della personalità e della condotta intramuraria.
- I precedenti penali e le informazioni di polizia non possono costituire, da soli, la base esclusiva per un giudizio prognostico negativo; è necessaria una valutazione approfondita dei progressi rieducativi e delle concrete opportunità di reinserimento.
- La documentazione positiva (es. relazione UEPE, partecipazione a trattamenti, disponibilità e possibilità di attività volontaristiche) deve essere effettivamente considerata e valutata come elemento favorevole nella decisione sulle misure alternative.
- Se il tribunale rigetta un'istanza in modo apodittico o omettendo la valutazione di elementi rilevanti, la decisione è censurabile in cassazione per illogicità e violazione dei principi di diritto e deve essere rinviata per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37108/2023 del 12/09/2023
- Sentenza penale · 12 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37110/2023 del 12/09/2023
- Sentenza penale · 12 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37111/2023 del 12/09/2023
- Sentenza penale · 12 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37113/2023 del 12/09/2023
- Sentenza penale · 12 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37114/2023 del 12/09/2023
- Sentenza penale · 12 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37115/2023 del 12/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →