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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16030/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due violazioni del codice della strada: omesso arresto e fuga dopo sinistro con persone ferite o comunque coinvolte, e guida in stato di ebbrezza in ipotesi aggravata dalla mancata collaborazione. I motivi dedotti attaccavano, da un lato, il diniego di ammissione di una prova dichiarativa contraria ritenuta decisiva dalla difesa e, dall'altro, la decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché volte a sollecitare un sindacato su valutazioni di merito e su poteri discrezionali del giudice di appello, già motivatamente esercitati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sulla mancata assunzione della prova non era proponibile in cassazione perché la prova non risultava chiesta nei modi che consentono il motivo ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., ma solo sollecitata come integrazione istruttoria discrezionale ex art. 507 c.p.p. Quanto alla rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, c.p.p., ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la necessità di ulteriori acquisizioni, disponendo già di elementi sufficienti per decidere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione contestata per la condotta di omesso arresto e allontanamento dopo il sinistro stradale, richiamata come capo di imputazione confermato nei gradi di merito.

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione contestata per la guida in stato di ebbrezza, anch'essa confermata in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    mancata assunzione di una prova decisiva

    Il motivo è deducibile solo se la prova era stata tempestivamente chiesta come mezzo di prova ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p.; non è invece utilizzabile quando la parte abbia soltanto sollecitato i poteri discrezionali del giudice ex art. 507 c.p.p.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    È il parametro processuale che consente di ritenere proponibile in cassazione la doglianza sulla mancata assunzione di prova decisiva, se la richiesta era stata formulata in modo rituale.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    L'invito al giudice a integrare la prova tramite i poteri discrezionali ex art. 507 non basta a fondare il motivo di ricorso per mancata assunzione di prova decisiva.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruzione dibattimentale e alla necessità di ulteriori acquisizioni ai fini della decisione; tale valutazione è di merito e non è censurabile in cassazione se motivata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile come mancata assunzione di prova decisiva la censura relativa a mezzi istruttori non ritualmente richiesti ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., quando la parte abbia soltanto sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; la valutazione sulla completezza dell'istruttoria e sulla necessità della rinnovazione appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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