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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21437/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso contestava il vizio di motivazione: da un lato, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate in ragione del corretto comportamento processuale e dell'ammissione del fatto; dall'altro, per il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse solida e adeguata, escludendo illogicità manifeste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza di merito sul diniego delle attenuanti generiche, perché la confessione era stata resa solo di fronte a elementi di colpevolezza già inconfutabili e non era accompagnata da ulteriori elementi positivi di meritevolezza. Ha inoltre reputato congrua la pena, determinata in misura non di molto superiore al minimo edittale, anche in considerazione del quantitativo di marijuana sequestrata, idoneo a produrre 1291 dosi medie singole. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di reato per la quale era stata confermata la condanna; la Corte non entra nel merito della tipicità, ma considera il dato del quantitativo di sostanza ai fini della pena

  • circostanze attenuanti generiche

    possono essere negate quando la confessione intervenga solo dopo l'emersione di inconfutabili elementi di colpevolezza e non siano allegati ulteriori elementi positivi

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure sulla motivazione della sentenza di merito è inammissibile quando la decisione impugnata abbia già fornito una motivazione coerente, non manifestamente illogica e idonea a rispondere ai rilievi difensivi.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sul solo dato dell'ammissione del fatto se tale ammissione sia intervenuta dopo l'acquisizione di elementi di colpevolezza già evidenti e non sia accompagnata da ulteriori indici positivi di ravvedimento o meritevolezza.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo quando la motivazione risulti carente o manifestamente illogica; è sufficiente una pena prossima al minimo edittale se sorretta da elementi concreti, come il quantitativo di stupefacente sequestrato e la sua potenzialità offensiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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