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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39051/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta documentale e bancarotta da operazioni dolose. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando che le attenuanti generiche riconosciute non fossero state considerate prevalenti, ma al più equivalenti o comunque tali da incidere diversamente sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse il giudizio di comparazione tra circostanze, valutazione discrezionale propria del merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei casi di mero arbitrio o manifesta illogicità, qui esclusi dalla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche, pur riconosciute, non impongono automaticamente la prevalenza nel giudizio di comparazione con le aggravanti; la loro incidenza rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è espressione di discrezionalità di merito e può essere sindacato in cassazione solo se sorretto da mero arbitrio o da motivazione illogica o apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

    È sufficiente, per sorreggere il giudizio di equivalenza tra circostanze, una motivazione che richiami l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, senza ulteriori approfondimenti quando non vi siano profili di illogicità manifesta.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito e, come tale, non è censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità, arbitrio o motivazione del tutto insufficiente.
  • Quando il giudice motiva la scelta di equivalenza o non prevalenza delle attenuanti richiamando l'adeguatezza della pena concreta, la motivazione è in linea di principio sufficiente a superare il sindacato di legittimità.
  • La mera deduzione di una diversa valorizzazione delle attenuanti generiche non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione se la sentenza impugnata contiene una motivazione non illogica sulla comparazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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