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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32614/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. La vicenda riguardava un'attività pubblicizzata tramite Facebook per il procacciamento di animatori turistici. Dopo la pubblicità, l'imputato aveva richiesto e ottenuto dalla persona offesa il pagamento di euro 244,00, senza dare concreta esecuzione al rapporto contrattuale apparentemente instaurato né restituire la somma, nonostante reiterate rassicurazioni. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori operata dalla Corte d'appello, anche con riferimento ai due asseriti operatori che avrebbero dovuto recarsi presso la persona offesa e alle conversazioni Whatsapp acquisite agli atti. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione come raggiri della condotta dell'imputato, finalizzata a indurre la persona offesa al versamento della somma senza reale intenzione di adempiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura formalmente prospettata come violazione di legge tendeva a una rivalutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito. Nel merito della ricostruzione recepita dalla Corte territoriale, ha ritenuto correttamente individuati i raggiri nella pubblicizzazione dell'attività, nella richiesta e percezione della somma di euro 244,00, nella mancata esecuzione del rapporto e nella mancata restituzione dell'importo, elementi corroborati anche dalle conversazioni Whatsapp e dall'assenza di riscontri circa l'identità e il reclutamento degli operatori indicati dall'imputato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta è stata ricondotta alla truffa in quanto i raggiri avrebbero indotto la persona offesa a versare una somma di denaro, in assenza di una reale intenzione dell'agente di adempiere alle obbligazioni assunte.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi probatori riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione formale della violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove quando la censura mira sostanzialmente a sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa ricostruzione difensiva.
  • Integra il requisito dei raggiri della truffa la condotta di chi promuove un'attività apparentemente contrattuale, induce la persona offesa a versare una somma e, in assenza di una reale intenzione di adempiere, non esegue la prestazione né restituisce quanto ricevuto, fornendo reiterate rassicurazioni prive di riscontro.
  • La valutazione delle conversazioni acquisite agli atti deve essere compiuta nel quadro probatorio complessivo; quando esse risultano coerenti con gli ulteriori elementi raccolti e incompatibili con la versione difensiva, possono concorrere alla conferma della ricostruzione dei raggiri.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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