Cassazione Penale, Ordinanza n. 17048/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata nel merito la decisione di appello, che resta ferma, inclusa l'esclusione della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un solo motivo di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., cioè lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduce profili già esaminati e respinti dai giudici di merito senza una specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata. In particolare, la sentenza di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'importo non irrisorio indebitamente incassato, pari a euro 1.200, e i numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta ha prodotto un profitto non irrisorio e l'autore risulta gravato da numerosi precedenti penali; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base del diniego.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta e della personalità dell'imputato; l'esclusione può essere sorretta, tra l'altro, dall'entità non trascurabile del profitto conseguito e dai precedenti penali.
- La mera deduzione della violazione di legge non basta a superare una motivazione di merito già congrua e coerente sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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