Cassazione Penale, Ordinanza n. 22192/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già giudicati separatamente in sede di cognizione. Deduceva che la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, avrebbe erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso, trascurando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e valorizzando in modo non corretto la vicinanza temporale e l'omogeneità dei fatti, entrambi relativi a traffico di stupefacenti. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era generico, meramente fattuale e non confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva escluso la continuazione per la distanza temporale tra i fatti e per l'assenza di elementi obiettivi dai quali desumere una preventiva programmazione unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i principi sulla continuazione, richiedendo una rigorosa verifica dell'esistenza, già al momento del primo reato, di una programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi. Nel caso concreto, la distanza di due anni tra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con una sentenza e la partecipazione al sodalizio criminoso oggetto dell'altra sentenza, unitamente alla mancata allegazione di elementi obiettivi idonei a provare un'unica deliberazione antecedente, giustificavano il diniego della continuazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva, ma solo previa rigorosa verifica dell'esistenza di un unico disegno criminoso preordinato, già al momento del primo reato, rispetto ai reati successivi.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come il reato satellite o comunque uno dei fatti oggetto della richiesta di continuazione, commesso nel febbraio 2012.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica rigorosa della preesistenza di un programma criminoso unitario che, al momento del primo reato, abbracci almeno nelle linee essenziali i reati successivi.
- L'omogeneità delle violazioni, la comunanza del bene giuridico e la contiguità spazio-temporale dei fatti sono indici sintomatici, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Per escludere la continuazione è decisiva la presenza di una distanza temporale significativa tra i fatti e l'assenza di elementi obiettivi dalle sentenze o dalle allegazioni difensive che consentano di inferire una preventiva deliberazione unitaria.
- Il motivo di ricorso contro il diniego della continuazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; deduzioni generiche o meramente fattuali conducono all'inammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa processuale, segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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