Cassazione Penale, Ordinanza n. 10402/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per la detenzione di materiale esplodente ritenuto micidiale e per la violazione di norme del testo penale sulle materie esplodenti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità per il capo relativo al materiale esplosivo, sostenendo che non fosse stato adeguatamente accertato il carattere di micidialità del materiale sequestrato. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando carenza e illogicità della motivazione e invocando l'erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. La Cassazione ha ritenuto entrambe le censure meramente reiterative di quelle già prospettate in appello, aspecifiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondate, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici, ripetitivi e confutativi, quindi non idonei a introdurre un valido scrutinio di legittimità, e che le doglianze sulla micidialità del materiale esplosivo e sul diniego delle attenuanti generiche non evidenziassero vizi effettivi della motivazione, ma mirassero a una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Delimita il sindacato di legittimità deducibile con il ricorso; la Corte richiama i limiti del controllo sulla motivazione e la non deducibilità di una mera rivalutazione del merito.
Il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità e della non emersione dei vizi dal testo del provvedimento o dagli atti specificamente indicati.
Le attenuanti generiche richiedono l'accertamento di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; in mancanza di specifiche allegazioni difensive il diniego può essere motivato con la mera assenza di elementi favorevoli.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.
Ai fini della determinazione della pena non è necessario esaminare tutti i parametri, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti rilevanti.
Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche o non consentite in quanto meramente reiterative o confutative.
Il ricorso deve contenere una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Norma incriminatrice richiamata nel capo A della sentenza di merito, relativa ai fatti concernenti il materiale esplodente.
Norma richiamata nel capo B della sentenza di merito, contestata unitamente all'art. 678 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nel capo B della sentenza di merito, in relazione alla detenzione del materiale esplodente.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto o delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito; la Corte controlla solo la coerenza logico-giuridica della decisione e l'assenza di manifesta illogicità emergente dal testo.
- Le doglianze sulla valutazione tecnica del materiale sequestrato sono inammissibili se mirano a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza individuare vizi effettivi della motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi idonei a fondare un trattamento di favore; non è necessario un esame analitico di tutte le deduzioni difensive né di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La commisurazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Un ricorso privo di specificità, meramente assertivo o confutativo, è inammissibile ai sensi degli artt. 591 e 581 c.p.p.
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