Cassazione Penale, Ordinanza n. 07427/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione del tribunale dell'esecuzione, che aveva negato l'applicazione del reato continuato a tre episodi di evasione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il difensore di un soggetto già condannato irrevocabilmente per tre episodi di evasione ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato tra i tre reati. In fatto, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che le condotte fossero espressione di decisioni estemporanee e di una generale propensione a non rispettare le prescrizioni del regime detentivo domiciliare, non di una programmazione unitaria originaria. Il ricorso è stato dichiarato generico, perché non conteneva censure specifiche idonee a superare tale motivazione.
Norme richiamate
La richiesta riguardava l'applicazione della disciplina del reato continuato a più episodi di evasione; la Corte non ne sviluppa il contenuto, ma valuta solo la mancanza di specifiche doglianze contro il diniego del giudice dell'esecuzione.
I fatti oggetto delle sentenze irrevocabili erano qualificati come evasione.
È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la richiesta di applicazione del reato continuato tra più episodi già definitivamente accertati deve essere sostenuta da allegazioni e censure specifiche, capaci di confutare la motivazione del giudice sull'assenza di un originario disegno unitario.
- La ripetizione di plurime violazioni del regime detentivo domiciliare può essere valutata come indice di una generale propensione alla trasgressione e non necessariamente come espressione di un programma criminoso unitario.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche e non si confronta puntualmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
Come è indicizzato
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