Cassazione Penale, Sentenza n. 32690/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in riforma parziale dell'originaria decisione del GIP che aveva rigettato la custodia cautelare, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari e aveva applicato la custodia in carcere per specifici capi. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) vizio di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni (violazione art.267 c.p.p.); 2) illegittimità delle operazioni di ascolto svolte “in remoto” e mancata verbalizzazione (art.268 c.p.p.); 3) inutilizzabilità di attività di indagine svolte prima dell'iscrizione nel registro degli indagati (art.405 c.p.p. e connessi profili); 4) illegittimità dell'acquisizione di tabulati telefonici alla luce della giurisprudenza CJUE (C-746/18) e questione pregiudiziale/di costituzionalità; 5) assenza di gravi indizi di colpevolezza e insufficiente identificazione dell'indagato; 6) errata valutazione delle esigenze cautelari e mancata attualità del pericolo di reiterazione, con richiesta di misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato integralmente. Per ciascun motivo il Collegio ha ritenuto: 1) la motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga era adeguata e riferita al quadro investigativo; 2) l'utilizzo di impianti di registrazione presso la Procura con ascolto 'in remoto' presso la Polizia giudiziaria non integra l'inutilizzabilità; 3) la censura relativa alla tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non dà luogo di regola a inutilizzabilità degli atti e non è sindacabile in cassazione salvo specifiche eccezioni; 4) la pretesa incompatibilità dei tabulati acquisiti con la disciplina europea è stata superata dalla disciplina sopravvenuta (d.l. n.132/2021 e comma 1-bis transitorio) che limita l'utilizzo dei tabulati acquisiti ante riforma a reati gravi e unitamente ad "altri elementi di prova"; inoltre la Corte ha rilevato che i tabulati in questione riguardavano reati rientranti nel catalogo dei reati gravi; 5) la motivazione del Tribunale circa l'esistenza di gravi indizi (osservazioni, intercettazioni, agganci celle, rilevamento vettura in uso all'indagato) è congrua e non manifestamente illogica; 6) la valutazione delle esigenze cautelari è stata corretta: nonostante la distanza temporale dai fatti, la frequenza e la quantità degli approvvigionamenti e le pregresse condanne hanno costituito fondamento logico per ritenere attuale il pericolo di reiterazione e l'inidoneità delle misure meno afflittive. Conseguenza pratica: confermata l'ordinanza del Tribunale che aveva disposto la custodia cautelare per i capi di imputazione indicati.
Norme richiamate
norma procedurale che disciplina il rito per il riesame in sede di Tribunale della libertà; contestualizza l'appello cautelare utilizzato dal PM contro il provvedimento del GIP
art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
reato contestato (traffico di stupefacenti) rientra nel catalogo delle fattispecie sanzionate con pene tali da poter giustificare l'acquisizione di dati di traffico secondo la disciplina transitoria
richiesto adeguato livello di motivazione nei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto i decreti fossero sufficientemente motivati rispetto all'attività investigativa
regole sulla sede delle intercettazioni e sui verbali; la giurisprudenza ammette la registrazione nei locali della Procura e l'ascolto 'in remoto' presso la polizia giudiziaria senza necessità di autorizzazione aggiuntiva
disciplinante le ipotesi tassative di inutilizzabilità; la mancata verbalizzazione specifica dedotta dalla difesa non è ricompresa tra queste ipotesi
criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (tra cui la necessità, la proporzionalità, l'attualità del pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del Tribunale
disciplinante le misure di controllo elettronico e il loro ruolo nella valutazione dell'idoneità di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto impregiudicata l'esclusione della loro efficacia quando il giudice esclude a monte l'idoneità degli arresti domiciliari
"acquisire ... i dati esterni delle comunicazioni"
norma nazionale su acquisizione tabulati: la sua applicazione è stata oggetto di scrutinio alla luce della giurisprudenza europea; la disciplina sopravvenuta (d.l. n.132/2021 e il comma 1-bis) ha introdotto limiti e una clausola transitoria che regola l'utilizzabilità dei tabulati acquisiti in precedenza
d.l. 30/09/2021, n.132, conv. L. 23/11/2021, n.178 (art.1, comma 1-bis)
"i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021 'possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova'"
introduce disciplina transitoria che limita l'utilizzo dei tabulati acquisiti ante riforma: utilizzabili solo per reati gravi e unitamente ad altri elementi di prova; la Corte l'ha ritenuta applicabile e idonea a regolare l'utilizzabilità dei tabulati acquisiti nel procedimento
Causa C-746/18 (CJUE, H.K. c. Prokuratuur)
principi europei che richiedono controllo giudiziario e limitazione dell'accesso ai dati di traffico a reati gravi; la Corte italiana ha ritenuto che la normativa nazionale successiva abbia recepito e circoscritto l'utilizzo dei dati
definizione e ruolo dei "gravi indizi di colpevolezza" come base per le misure cautelari; la Corte ha verificato la congruenza della motivazione del Tribunale rispetto a tale parametro
Massime di principio
- Le intercettazioni sono utilizzabili se i decreti autorizzativi e di proroga risultano motivati rispetto all'attività investigativa; la parte che invoca l'inutilizzabilità deve allegare i provvedimenti contestati se non sono presenti negli atti
- L'ascolto 'in remoto' presso uffici di polizia giudiziaria è compatibile con la normativa sulle intercettazioni quando la registrazione avvenga con impianti della Procura; la mancata redazione di verbali ulteriori non rientra tra le ipotesi tassative di inutilizzabilità
- I tabulati acquisiti dal pubblico ministero prima della riforma del 2021 non sono automaticamente inutilizzabili: la disciplina transitoria (art.1, comma 1-bis d.l. 132/2021) ammette il loro utilizzo solo per reati gravi e unitamente ad altri elementi di prova
- La tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non determina di per sé l'inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell'iscrizione; il sindacato giudiziale sulla tempestività è limitato e richiede profili specifici per produrre effetti processuali
- In cassazione le censure sull'esistenza dei gravi indizi sono ammessi solo se si denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un libero riesame dei fatti e delle valutazioni probatorie di merito
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede una prognosi sulla attualità del pericolo di reiterazione; anche fatti anteriori possono giustificare la custodia se valutati insieme a frequenza, quantità, modus operandi e precedenti dell'indagato
- Quando il giudice del riesame esclude in radice l'idoneità di misure meno afflittive, l'onere motivazionale sulla scelta della custodia è assolto anche senza una dettagliata disamina degli strumenti di controllo elettronico, purché la decisione sia logicamente motivata
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