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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13941/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p. e, con il secondo motivo, violazione di legge e/o vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che le doglianze erano già state proposte in appello e lì respinte con motivazione ritenuta immune da vizi. La Corte rileva inoltre che la ricorrente non aveva spiegato come fosse avvenuto l'acquisto del bene, circostanza considerata rilevante ai fini della configurabilità del diverso reato di cui all'art. 712 c.p. evocato nel ricorso. Il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dal giudice di merito con riferimento alla mancanza di segni di resipiscenza e di sforzi risarcitori o conciliativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti perché meramente reiterativi di censure già dedotte e disattese in appello con argomentazioni logiche e conformi ai principi di diritto. Ha inoltre affermato che il giudice di merito aveva correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando elementi ritenuti decisivi. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma evocata dalla ricorrente per contestare la qualificazione del fatto come ricettazione; il ricorso è però ritenuto non consentito perché ripropone censure già esaminate in appello.

  • art. 712 c.p.

    la Corte richiama la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza per osservare che, per la sua astratta configurabilità, occorre la dimostrazione dell'acquisto e la possibilità di verificare indici oggettivi di sospetto sulla provenienza del bene.

  • art. 62-bis c.p.

    la Corte richiama il tema delle circostanze attenuanti generiche, ribadendo che il diniego può essere motivato facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riproporre, senza reale specificità, doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente coerente e conforme a diritto.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena o sul trattamento sanzionatorio quando la determinazione del giudice di merito non sia frutto di arbitrio o di palese illogicità.
  • Ai fini della configurabilità dell'art. 712 c.p. è necessario che risulti dimostrato l'acquisto del bene, poiché solo da tale dato può inferirsi se vi fossero circostanze oggettive idonee a porre una persona di media avvedutezza in stato di sospetto sulla lecita provenienza della cosa.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice individua gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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