Cassazione Penale, Sentenza n. 20258/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La NO.VE.MA impugnava l'ordinanza del 08/03/2022 del Tribunale di Latina (riesame) che, pur avendo disposto la restituzione di alcuni terreni, aveva confermato il sequestro sul resto dei beni. Il ricorso deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 321 e 655 c.p.p. sostenendo che il pubblico ministero avesse impropriamente esteso gli effetti dell'originario decreto di sequestro alla NO.VE.MA mediante un ordine di esecuzione (17/08/2021) senza che il GIP avesse compiutamente delibato i presupposti per l'accertamento della riconducibilità dei beni agli indagati; inoltre si contestava l'erronea preclusione all'esame della questione da parte del Tribunale del riesame e l'omessa valutazione sulla riduzione del sequestro rispetto alla sproporzione del valore dei beni rispetto all'oggetto del sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse già accertato, sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria, la riconducibilità della NO.VE.MA alla famiglia Fontanella e la fittizietà della società (utilizzata come "contenitore" per trasferire beni). In assenza di novità probatorie non era consentito riaprire il sindacato sul medesimo provvedimento (preclusione per litispendenza). Inoltre la Corte ha confermato il principio secondo cui, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni; l'individuazione e la verifica del valore spettano alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come reato-base dal quale deriva il profitto oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la misura ablativa è stata adottata nei confronti degli indagati e dei beni riconducibili ad essi anche per equivalente
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e infondata, confermando che non sussisteva vizio tali da incidere sulla preclusione derivante dal precedente riesame
Richiamato dal ricorrente in sede di cassazione; la Corte ha escluso la violazione dedotta, ritenendo valida la motivazione del Tribunale del riesame e la preclusione in assenza di nuovi elementi
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014 e Sez. 3, n. 23371 del 02/02/2016)
Utilizzata dalla Corte per affermare il principio secondo cui è inammissibile chiedere la revoca di una misura cautelare già confermata in riesame senza nuovi elementi; tale preclusione opera anche per le misure reali
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi)
Richiamata per il principio che, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice non è obbligato a individuare concretamente i beni nella fase adottiva della misura; l'individuazione specifica e la verifica del valore spettano all'esecuzione affidata al pubblico ministero
Massime di principio
- Se un tribunale del riesame ha già accertato la riconducibilità di beni a indagati e la fittizietà di una società, in assenza di nuovi elementi probatori non è ammessa la riapertura del giudizio cautelare: serve un "novum" per superare la preclusione
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il giudice che dispone la misura può limitarsi a quantificare il profitto del reato; l'individuazione puntuale dei beni e la verifica del loro valore è compito della fase esecutiva eseguita dal pubblico ministero
- Per opporsi efficacemente a un ordine di esecuzione emesso dal PM contro beni formalmente intestati a terzi, il terzo interessato deve proporre elementi probatori nuovi e concreti che dimostrino l'autonomia patrimoniale e l'assenza di riconducibilità agli indagati (es. documentazione contabile, atti societari, prove di gestione indipendente)
- Le doglianze meramente processuali sulla regolarità della esecuzione non prevalgono se il giudice del riesame ha motivato compiutamente la ricostruzione dei fatti e la sussistenza dei presupposti del sequestro
- In casi analoghi è strategico (per il terzo formale proprietario) chiedere e depositare tempestivamente elementi nuovi al primo grado di riesame o, se possibile, produrre prova documentale ed istruttoria che contrasti le risultanze di polizia giudiziaria: senza questo materiale la preclusione giurisprudenziale ostacola il riesame
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