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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46219/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che confermava la condanna del ricorrente. Il difensore deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. e nullità della motivazione per difetto di valutazione/contraddittorietà e travisamento della prova (in particolare in relazione alle dichiarazioni del teste Montana e alle immagini di videosorveglianza); omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; omissione nel riconoscimento delle attenuanti generiche, errata determinazione della pena e mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o non dedotti in appello. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito adeguata motivazione, non sussistendo il travisamento macroscopico della prova né elementi nuovi per sindacare la valutazione dei fatti in sede di legittimità. Quanto all'art. 131-bis, la causa di non punibilità è stata esclusa in ragione dell'entità dell'operazione illecita (6.000 euro) e dei precedenti penali plurimi del ricorrente (tre condanne), che secondo giurisprudenza escludono la particolare tenuità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità ha impedito ogni valutazione sulla prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 493 ter cod.pen.

    Norma del codice penale relativa al reato contestato al ricorrente; la Corte d'Appello ha confermato la condanna per tale fattispecie

  • art. 648 cod.pen.

    Norma del codice penale relativa al reato (ricettazione) contestato; la condanna è stata confermata dai giudici di merito

  • art. 606 cod.proc.pen. lett. b), c) ed e)

    Norme che individuano le ragioni di impugnazione per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità); sono state richiamate dal ricorrente ma la Corte le ha ritenute infondate o non idonee a fondare l'ammissibilità

  • art. 131-bis cod.pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità per l'entità del danno (6.000 euro) e per i precedenti penali del ricorrente, ritenuti ostativi

  • art. 606 comma ter cod.proc.pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi sono manifestamente infondati o non dedotti in appello; norma applicata per dichiarare il ricorso inammissibile

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità (condanna alle spese e possibile condanna alla Cassa delle ammende); applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016)

    Principio secondo cui il comportamento è 'abituale' e ostativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame; richiamato per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis al ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è la sede per rinnovare la valutazione dei fatti: le censure che attaccano la valutazione probatoria sono ammesse solo se sussiste il caso della "doppia conforme" o di macroscopico travisamento della prova; senza ciò la Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando l'entità del danno/valore è significativo e/o quando il soggetto ha precedenti che configurano una condotta abituale (giurisprudenza richiede almeno due illeciti oltre a quello in esame). È importante sollevare tempestivamente tale eccezione già in grado di appello.
  • Le doglianze sulla mancata concessione di attenuanti generiche o sulla determinazione della pena richiedono un concreto confronto con i fatti ed i precedenti valorizzati dai giudici di merito; se la motivazione è congrua e plausibile, la Cassazione non riesamina discrezionalmente la valutazione del merito.
  • Se un motivo non è stato dedotto in appello, difficilmente potrà essere accettato in cassazione: la mancata deduzione in grado di merito può comportare l'inammissibilità del motivo per carenza di tempestiva impugnazione.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanne alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; va valutato il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.

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