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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25845/2026 del 26/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia originaria riguardava l’impugnazione, da parte della società contribuente, dell’intimazione di pagamento di Euro 61.577,62 e degli atti prodromici, per TARSU/TIA relativa agli anni 2003-2004. Il ricorso della contribuente era stato rigettato in primo grado e il suo appello era stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza depositata il 1° ottobre 2018. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso, documentando la propria cancellazione dal Registro delle Imprese in data 31 dicembre 2021.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto la rinuncia tempestiva, perché nel giudizio di cassazione può essere proposta fino alla data dell’adunanza camerale, e non subordinata all’accettazione della controparte; gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. servono a ottenere l’adesione della controparte al fine di evitare la condanna alle spese del rinunciante. Poiché la controricorrente non ha aderito alla rinuncia, la Corte ha posto a carico della ricorrente, quale parte che ha dato causa alle spese, Euro 3.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. L’estinzione, distinta dal rigetto, dall’inammissibilità e dall’improcedibilità del ricorso, esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. La Corte non ha esaminato i nove motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante

    La rinuncia al ricorso è un atto recettizio e non necessita dell’accettazione della controparte per determinare l’estinzione. Gli adempimenti previsti dall’articolo sono funzionali a ottenere l’adesione della controparte e a evitare la condanna alle spese.

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    Quanto alle spese di lite, esse vanno poste -ai sensi dell’art. 391,secondo comma, c.p.c. (vedi Cass.n.16814/2026)- a carico della parte chevi ha dato causa, ossia la ricorrente, non avendo la difesa dellacontroricorrente aderito alla rinuncia.

    In caso di rinuncia non accettata dalla controparte, le spese del giudizio estinto sono poste a carico della parte che vi ha dato causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo

    L’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia, poiché tale esito è distinto da rigetto, inammissibilità e improcedibilità; la norma, di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso può essere proposta fino alla data dell’adunanza camerale.
  • La rinuncia al ricorso è un atto recettizio che non richiede l’accettazione della controparte per la dichiarazione di estinzione; l’adesione della controparte rileva ai fini dell’esonero del rinunciante dalla condanna alle spese.
  • Quando la controparte non aderisce alla rinuncia, le spese del giudizio estinto sono poste a carico della parte che vi ha dato causa.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, pertanto, non comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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