Cassazione Penale, Sentenza n. 30032/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Il ricorrente contestava in particolare: a) l'utilizzabilità delle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) dalle autorità francesi, sostenendo che si trattasse di intercettazioni effettuate in tempo reale e quindi soggette alle garanzie del regime delle intercettazioni italiane; b) la mancata produzione dei provvedimenti autorizzativi francesi e l'impossibilità per la difesa di verificare la corrispondenza tra i dati originali e i file decriptati (mancanza dell'algoritmo o di informazioni tecniche sul processo di decriptazione); c) vizi della catena di acquisizione e dell'associazione dei PIN agli account attribuiti al ricorrente; d) carenza della gravità indiziaria e specificamente dell'attribuzione al ricorrente di un ruolo apicale nell'associazione dedita al narcotraffico.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato e applicato i principi già fissati dalle Sezioni Unite e dalla Corte di giustizia UE (EncroChat), affermando che: le prove già formate e detenute dalle autorità dello Stato di esecuzione possono essere richieste tramite o.e.i. senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale; l'art. 234-bis cod. proc. pen. non era la norma corretta in molti casi e la qualificazione errata non determina automaticamente l'annullamento se sussistono le condizioni di legittimità dell'o.e.i.; la verifica della regolarità formale dell'esecuzione dell'o.e.i. compete principalmente allo Stato di esecuzione e la difesa deve allegare e provare specifiche anomalie o violazioni dei diritti fondamentali per ottenere l'inutilizzabilità della prova; la mera indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione o l'assenza nel fascicolo italiano dei provvedimenti stranieri non costituiscono di per sé violazione dei diritti di difesa, salvo allegazioni concrete e documentate nella fase processuale; infine la gravità indiziaria e i criteri di collegamento tra PIN/account e ricorrente erano sufficientemente motivati dal Tribunale. Pertanto è stata confermata la misura cautelare.
Norme richiamate
Reato di cui è accusato l'indagato (traffico di stupefacenti); utilizzato come titolo del "reato fine" nell'impianto indiziario che giustifica la misura cautelare.
Aggravanti e disposizioni in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiamate nel capo di accusa.
Norma disciplinante l'acquisizione "diretta" di dati informatici presenti all'estero; la Corte ha chiarito che essa regola modalità di acquisizione diverse dall'ordine europeo di indagine e che la sua applicazione non era qui sussistente o decisiva.
Nozione di "prova documentale" anche riferita a comunicazioni elettroniche: le trascrizioni possono rientrare nella categoria di prova documentale quando costituiscono risultati già formati.
Parametro nazionale per valutare l'ammissibilità e l'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro procedimento: disciplina il deposito di verbali e registrazioni e delimita il controllo del giudice nazionale sul materiale proveniente da altro procedimento.
Norme sanzionatorie in materia di inutilizzabilità: la Corte osserva che l'omesso deposito non determina automaticamente inutilizzabilità perché le sanzioni sono tassative.
art. 6 e art. 14 Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)
La Direttiva autorizza l'emissione di o.e.i. anche per ottenere prove già in possesso dello Stato di esecuzione; lo Stato di emissione non può sindacare l'esecuzione dell'o.e.i. nello Stato di esecuzione se non per la tutela dei diritti fondamentali; l'o.e.i. può essere emesso anche quando l'integrità tecnica delle prove non è immediatamente verificabile, purché garantito il contraddittorio nel successivo procedimento.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come parte del quadro normativo sul potere del P.M. di chiedere ed ottenere prove già formate in altro procedimento senza preventiva autorizzazione del giudice del procedimento dove si vuole utilizzarle.
Corte EDU - principi relativi agli artt. 8 e 10 CEDU
La giurisprudenza CEDU consente intercettazioni di larga scala purché esistano garanzie efficaci contro abusi; intercettazioni non autorizzate o non adeguatamente motivate possono violare i diritti fondamentali.
Corte di giustizia UE, C-670/22 (EncroChat/M.N.)
Conferma che l'o.e.i. non è sottoposto alle stesse condizioni sostanziali previste nello Stato di emissione per la raccolta delle prove nello Stato di esecuzione e ribadisce la necessità che il diritto a un processo equo sia garantito nella fase successiva, con possibilità di valutare l'integrità delle prove.
Massime di principio
- Prove già formate e detenute da un'autorità giudiziaria di altro Stato possono essere richieste tramite ordine europeo di indagine senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale; spetterà al giudice nazionale valutare l'ammissibilità alla luce dei diritti fondamentali.
- La qualificazione formale (es. come 'documenti informatici' ex art. 234-bis) non è decisiva: un errore di qualificazione non annulla automaticamente l'acquisizione se sussistono i presupposti di legittimità dell'o.e.i. e la prova è rilevante e necessaria.
- La difesa ha l'onere di allegare e dimostrare concrete violazioni o elementi di illegittimità (ad es. produrre i provvedimenti stranieri) per ottenere l'inutilizzabilità della prova; obiezioni generiche non superano la presunzione di regolarità degli atti esteri.
- L'indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione o della documentazione tecnica non determina di per sé la violazione dei diritti di difesa: è necessario dimostrare in modo specifico che tale indisponibilità impedisce effettivamente il contraddittorio o pregiudica la prova.
- Le questioni relative alla regolarità dell'esecuzione dell'o.e.i. e alla raccolta materiale nello Stato di esecuzione vanno, di regola, proposte e contestate presso quello Stato; lo Stato di emissione può verificare solo il rispetto dei diritti fondamentali in termini generali.
- In presenza di prove collegate a sistemi di comunicazione criptata (es. Sky ECC/EncroChat), il ricorso a metodologie di acquisizione complesse (captatori, decriptazione) può essere legittimo quando supportato da motivazioni concrete e proporzionalità in relazione ai reati gravi investigati.
- Se un elemento di prova acquisito tramite o.e.i. è idoneo a incidere preponderantemente sulla decisione e la difesa non può esercitare efficacemente il proprio contraddittorio, l'organo giudiziario dovrà escludere quell'elemento per rispetto del diritto a un processo equo.
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