Cassazione Penale, Sentenza n. 17148/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 03/01/2022 che, su appello del Pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., ha sostituito il divieto di dimora nella provincia di Salerno (imposto dal GIP) con la misura più afflittiva degli arresti domiciliari. L'indagato è contestato per i reati di corruzione e abuso d'ufficio (artt. 319 e 320 c.p.) per aver, quale dipendente dell'ente gestore degli alloggi popolari, agevolato la regolarizzazione illegittima di una famiglia in cambio di denaro. Il Tribunale d'appello ha ravvisato, anche alla luce di conversazioni intercettate, una propensione all'illecito, una prassi consolidata nell'ufficio e il coinvolgimento di altri dipendenti e terzi, ritenendo possibile la reiterazione nonostante il sopraggiunto pensionamento dell'indagato. Il ricorrente ha censurato la motivazione sul punto del pericolo di reiterazione, sostenendo che il pensionamento interrompe ogni rapporto con il contesto lavorativo e che la connivenza con altri è mera congettura; ha inoltre depositato memoria richiamando l'avviso di conclusione delle indagini riferito a un unico episodio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché esso censura esclusivamente la persistenza delle esigenze cautelari, mentre il Tribunale d'appello era stato investito, per appello del solo Pubblico ministero, soltanto della questione dell'adeguatezza della misura applicata (principio devolutivo nell'appello cautelare). La Corte ha ritenuto che, se il ricorrente avesse voluto far valere elementi nuovi idonei a far venir meno le esigenze cautelari (quali il pensionamento), avrebbe dovuto proporre istanza di riesame ai sensi dell'art. 299 c.p.p. o altro incidente cautelare dedicato, e non contestare in questa sede un punto non devoluto. Per l'inammissibilità è stata altresì condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiiamo all'appello del Pubblico Ministero
Consente al Pubblico ministero di impugnare le misure cautelari; il sindacato del giudice dell'appello è tuttavia limitato ai punti toccati dall'appello stesso (principio devolutivo)
delitti per i quali l'indagato è contestato (corruzione e abuso d'ufficio)
Descrivono il contenuto della fattispecie contestata; la Corte ne registra l'oggetto a fini cautelari ma non entra nel merito penale sostanziale
art. 299, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato quale rimedio per far valere elementi nuovi o sopravvenuti
Strumento procedurale idoneo per introdurre in sede cautelare nuovi elementi o chiedere il riesame della misura; secondo la Corte è la via procedurale corretta quando emergono fatti sopravvenuti che incidono sulle esigenze cautelari
applicato per la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende
Prevede la condanna per soccombenza o per inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per irrogare la sanzione pecuniaria data la manifesta carenza di pregio del ricorso
Massime di principio
- In appello cautelare il sindacato del giudice è limitato ai punti oggetto dell'impugnazione: chi non è parte dell'impugnazione (es. l'indagato quando l'appello è proposto solo dal PM) non può ottenere l'esame di questioni non devolute tramite ricorso per cassazione.
- Se emergono elementi nuovi o sopravvenuti che potrebbero far venire meno le esigenze cautelari (es. pensionamento, cessazione dei contatti rilevanti), il rimedio procedurale corretto è l'istanza di riesame/incidenti cautelari ex art. 299 c.p.p., non impugnare in Cassazione una decisione che non è stata direttamente adottata contro di sé nell'ambito devoluto.
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato anche su elementi extralavorativi quali conversazioni intercettate o consolidate prassi illecite e non solo sul rapporto di lavoro attivo; la sola cessazione del rapporto di lavoro non elimina automaticamente il rischio se permangono contatti o influenza acquisita.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile rischia la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare preventivamente la correttezza procedurale del rimedio scelto.
- Quando il Pubblico ministero impugna una misura cautelare (es. chiedendo una misura più afflittiva), il processo di verifica in sede d'appello può limitarsi all'adeguatezza della misura adottata e non può essere esteso senza che siano stati posti in evidenza motivi di gravame corrispondenti.
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