Cassazione Penale, Sentenza n. 28225/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali (art. 23-bis D.L. 137/2020) per tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale e conseguente lesione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e contrasto con la prova nella valutazione della responsabilità (si denunciava che i correi avevano scagionato Zarcone e che egli era stato in bagno, ignaro del fatto); 3) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) errori nella determinazione della pena (omessa riduzione per il tentativo, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante ridotto valore della merce e risarcimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non provato un pregiudizio derivante dalla tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale e ha confermato che la valutazione di merito (sulla base di dichiarazioni testimoniali concordanti e del filmato di videosorveglianza) era congrua. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. perché il delitto (furto tentato pluriaggravato) ha pena edittale massima superiore a cinque anni. Ha confermato la correttezza della determinazione della pena (la riduzione per tentativo era già stata operata in primo grado; le attenuanti generiche sono state legittimamente escluse). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 99, 56, 110, 624, 625 comma 1 nn. 2 e 5 cod. pen.
contestazione penale nei confronti dell'imputato
Reati di tentato furto pluriaggravato: la Corte ha ritenuto applicabile la normativa sui delitti contestati per la condotta documentata da filmato e deposizioni
art. 23-bis Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
disciplina del rito cartolare per le decisioni sugli appelli durante emergenza Covid-19
Il mancato rispetto del termine per la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non comporta automaticamente nullità: occorre dimostrare il concreto pregiudizio per la difesa derivante dalla tardiva comunicazione
art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n.137
richiamata nella giurisprudenza sulla cassazione
Analoghi principi applicabili: termini emergenziali, nullità solo se concreto pregiudizio per la formulazione delle controdeduzioni
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La norma è applicabile solo ai reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni; il furto pluriaggravato in contestazione ha pena edittale massima superiore e quindi non rientra
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di fatto
La Cassazione non reinvigila una diversa valutazione probatoria se il percorso motivazionale del giudice di merito è congruo e non viziato
criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche
Il giudice del merito valuta discrezionalmente la riconoscibilità delle attenuanti generiche sulla base degli elementi indicati; tale valutazione è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e ammenda)
Applicata la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La tardiva comunicazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero, nell'ambito della disciplina emergenziale (art.23-bis), non determina automaticamente nullità della decisione: è necessario che la parte dimostri un concreto pregiudizio nella possibilità di formulare le proprie controdeduzioni
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove di merito se la motivazione del giudice di merito è logica, congrua e adeguatamente sviluppata; i rilievi che mirano a proporre una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo vizi motivazionali
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) non si applica se la fattispecie penalmente contestata ha pena edittale massima superiore a cinque anni, anche se il reato è nella forma tentata
- La riduzione di pena per il tentativo deve risultare chiaramente operata nei calcoli del giudice di merito; tuttavia, se tale riduzione è stata effettivamente considerata in primo grado, il giudice di appello può confermare la misura senza reiterare il calcolo, purché la motivazione sia coerente
- Il rifiuto del riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato da elementi quali recidiva, pervicacia nell'affermare l'estraneità e insufficienza dell'offerta risarcitoria; tale valutazione, se adeguatamente motivata, è difficilmente assoggettabile a censura in Cassazione
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