Cassazione Civile, Ordinanza n. 06566/2024 del 12/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La curatela di una società fallita aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro il comune concedente e una società cessionaria, chiedendo di dichiarare inefficaci una cessione di credito e un successivo atto di precisazione relativi a un credito di euro 500.000,00 e di ottenere la restituzione delle somme già pagate dal comune alla cessionaria. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata e le domande revocatorie erano state rigettate. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello per violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che il credito era già nel patrimonio della fallita al momento del fallimento e che non vi fosse prova della sopravvenuta inefficacia o inesistenza del credito; lamentava inoltre omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, contestando l'affermazione della corte territoriale secondo cui, per effetto della revoca della concessione e della disciplina speciale applicabile, l'unica pretesa astrattamente azionabile era l'indennizzo previsto dalla normativa sui contratti pubblici, devoluto alla giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dalla corte d'appello. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, poiché la corte territoriale aveva richiamato e condiviso un precedente della Cassazione relativo a una controversia parallela, spiegando che, in caso di revoca o risoluzione della concessione per motivi di pubblico interesse, residua solo il diritto ai rimborsi e all'indennizzo previsti dalla disciplina speciale, con conseguente venir meno dell'incidenza negativa della cessione sulla garanzia patrimoniale del cedente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della curatela ricorrente in favore del comune; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti della società intimata non costituita.
Norme richiamate
è la base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento per far dichiarare inefficaci gli atti di cessione del credito
art. 156 d.lgs. 163/2006
richiamato dal ricorrente per sostenere che il credito non si sarebbe trasferito alla società di progetto in forza della deroga pattuita
art. 158 d.lgs. 163/2006
la corte ha ritenuto che, in caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse o risoluzione del rapporto, l'ente concedente debba soltanto corrispondere rimborsi e indennizzo secondo la disciplina speciale
art. 44 l.f.
evocato nella ricostruzione del giudizio di merito come possibile base per la declaratoria di inefficacia, ma ritenuto non applicabile dalla corte d'appello
art. 67 l.f.
evocato nella ricostruzione del giudizio di merito come possibile base per la revocatoria fallimentare, ma ritenuto non applicabile dalla corte d'appello
artt. 42, 52, 93, 94, 98, 101, 103 l.f.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure, ma la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non idonee a fondare una specifica violazione di legge
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica critica alla decisione impugnata
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica critica alla decisione impugnata
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica critica alla decisione impugnata
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica critica alla decisione impugnata
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica critica alla decisione impugnata
richiamato quanto al riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha rilevato che le censure non erano sviluppate in modo specifico
invocati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione del merito
richiamato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ribadito che il vizio ex n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove
indicato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se si limita all'elencazione delle norme asseritamente violate, senza una critica specifica e intelligibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata e senza confronto con soluzioni interpretative alternative.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma consente solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è deducibile per ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori o una diversa ricostruzione del fatto già apprezzato dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non ricorre quando il giudice di merito esplicita le ragioni della decisione e richiama un precedente pertinente a sostegno della propria conclusione.
- In materia di concessioni pubbliche, quando il rapporto sia risolto o la concessione sia revocata per motivi di pubblico interesse, la pretesa del concessionario si riduce ai rimedi economici previsti dalla disciplina speciale, con esclusione di ulteriori crediti incompatibili con la cessazione del rapporto.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un precedente di legittimità relativo a una fattispecie parallela e ne trae una qualificazione giuridica coerente con gli accertamenti di causa, la censura di omesso esame o di motivazione apparente non può risolversi in una mera contrapposizione di una lettura fattuale diversa.
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